Detrazione del 50%: è sempre obbligatorio richiedere il visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità delle spese?

Detrazione del 50%: è sempre obbligatorio richiedere il visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità delle spese?

DOMANDA

Buongiorno, devo fare una manutenzione straordinaria con CILA aperta per la detrazione del 50%. Usufruendo della detrazione Irpef in 10 anni non sono tenuto a fare asseverazione, come invece sarei obbligato se optassi per cessione o sconto in fattura? Grazie per la risposta

 

RISPOSTA

Gentile Lettore,

in linea generale, è sempre previsto l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese se si sceglie di usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura al posto della detrazione in dichiarazione dei redditi, per le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR

b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;

c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;

ad eccezione delle opere classificate come “attività di edilizia libera” o di interventi che comportano una spesa complessiva non superiore a 10.000 euro.

È invece sempre previsto l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, al fine di usufruire della cessione del credito o dello sconto per gli interventi che danno diritto al “bonus facciate” (articolo 1, comma 219, della legge n. 160/2019).

Ciò premesso, venendo al suo quesito, Le confermo che in caso di scelta della detrazione del 50%, non è necessario richiedere l’asseverazione sulla congruità delle spese se opta per l’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi della detrazione in 10 anni delle spese che sostiene per interventi di manutenzione straordinaria.

Se si rivolge ad un Centro di assistenza fiscale (CAF) per la presentazione della sua dichiarazione dei redditi Modello 730, questo apporrà il Visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti, incluse le spese di recupero del patrimonio edilizio, senza alcun costo aggiuntivo.

 

Cosa c’è da sapere sulla detrazione del 50%

La documentazione da esibire al CAF per poter usufruire della detrazione del 50% delle spese di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia è la seguente:

  • abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute;
  • fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati;
  • bonifico bancario o postale (anche online) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
  • altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
  • autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
  • comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito).

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

Potrebbe interessarti anche

Cerca articoli per categoria
Hai bisogno di consulenza e assistenza fiscale?
Convenzione aziendale
Le esigenze dei dipendenti sono una delle priorità delle aziende

Per questo molte organizzazioni mettono a disposizione dei collaboratori forme di welfare aggiuntivo. Ti proponiamo una convenzione con condizioni economiche vantaggiose e un’assistenza dedicata

Collabora con noi
Sei un professionista di settore e vuoi ampliare la gamma dei servizi da offrire ai tuoi clienti?

Per fidelizzare i tuoi clienti puoi affidarti ad un partner professionale senza fare investimenti. Offriamo le migliori soluzioni in ambito fiscale e previdenziale a vantaggio dello studio professionale di dottori commercialisti, consulenti del lavoro ed esperti contabili.