Si può usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione in una casa dove non si ha la residenza?

Si può usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione in una casa dove non si ha la residenza?

DOMANDA

Gentile redazione 50&PiùCaf,
ho una casa con regolare contratto d’affitto registrato. Volevo sapere se posso accedere comunque alle detrazioni per la ristrutturazione dell’appartamento anche se non ho la residenza nella suddetta casa. Grazie.

RISPOSTA

Gentile Lettrice,

la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (art.16-bis TUIR) è collegata, tra le varie, anche alla titolarità da parte del contribuente di un contratto di locazione di un’unità immobiliare abitativa e non presuppone necessariamente la residenza anagrafica nel luogo di abitazione.

Per il conseguimento del beneficio fiscale è richiesto essenzialmente che il contratto di locazione risulti regolarmente registrato già dalla data di avvio dei lavori e ci sia il consenso scritto del proprietario dell’immobile ad eseguire gli interventi di ristrutturazione.

Pertanto, nel rispetto delle predette indicazioni, Lei potrà certamente accedere all’agevolazione, a prescindere dal requisito della residenza nella casa che detiene in qualità di inquilina locataria.

Cosa c’è da sapere
Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2).

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.

La detrazione spetta a condizione che il “detentore” dell’immobile:

  • sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
  • che la detenzione dell’immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000.

Il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.

Fino al 2011, essendo vigente l’obbligo di inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara, la data di inizio lavori era rilevata da tale comunicazione (Risoluzione 6.05.2002 n. 136). Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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