Saldo IMU 2023: scadenza 18 dicembre

Saldo IMU 2023: scadenza 18 dicembre

Si avvicina il termine di scadenza del Saldo IMU 2023. Il termine ultimo per pagare la seconda rata è fissato come di consueto al 16 dicembre ma, cadendo di sabato, è possibile versare l’importo dovuto entro lunedì 18 senza l’applicazione di sanzioni.

Il presupposto dell’imposta, che definisce i casi in cui è obbligatorio il versamento IMU, è il possesso di:

  • fabbricati, esclusa l’abitazione;
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Sono considerati soggetti passivi IMU:

  • il proprietario dell’immobile,
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

L’IMU non si paga sulla prima casa, ovvero non è dovuta per l’immobile nel quale il proprietario ed i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, a condizione che non si tratti di un immobile cosiddetto di lusso appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale, anche le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo

Sono previsti ulteriori casi di esenzione dell’imposta municipale propria per:

  • gli immobili assimilati ad abitazione principale, ad esempio i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. 22/04/2008, o anche gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • i terreni agricoli posseduti o condotti da coltivatore diretto o IAP; i terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (all. A, L. 448/2001); i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile; i terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate (C.M. 9/1993);
  • i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
  • gli immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali;
  • gli immobili ad uso culturale e immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto, nonché gli immobili di proprietà della Santa Sede.

Sono previsti, altresì, dei casi di riduzione IMU. La base imponibile è, infatti, ridotta:

  • del 50% per le unità abitative non di lusso concesse in comodato gratuito a figli e genitori, con contratto, scritto o verbale, registrato;
  • del 50% per gli immobili di interesse storico/artistico;
  • del 50% per gli immobili dichiarati inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • del 25% per le unità abitative locate a canone concordato ex L. 431/1998;

Il calcolo del saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno va effettuato utilizzando le aliquote pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze (MEF), alla data del 28 ottobre 2023.

Il versamento va effettuato utilizzando il Modello F24. I Comuni ha facoltà di stabilire l’importo minimo al di sotto del quale il tributo non è dovuto o non sono effettuati rimborsi; in mancanza di delibera, l’importo minimo è fissato ex legge in € 12.

In caso di omesso o insufficiente versamento è sempre possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso (ex art. 13 D. Lgs. 472/1992).

Novità sul saldo IMU 2023

La legge di Bilancio 2023 ha previsto l’esonero dal versamento dell’IMU per i proprietari di immobili non utilizzabili in quanto abusivamente occupati, previa comunicazione al Comune della denuncia o dell’inizio dell’azione penale.

È stata prorogata, fino al 31 dicembre 2023, l’esenzione IMU per i fabbricati dichiarati inagibili a causa del sisma del 2012 che ha colpito Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Non è stata, invece, prorogata per il 2023 l’esenzione per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, e neppure quella per agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e dei campeggi, pertanto, i proprietari di queste tipologie di immobili sono tenuti a versare l’IMU.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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