Ristrutturazione edilizia: quali documenti servono e cosa fare per la detrazione?
- 19 Aprile 2021
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Modello 730, Modello redditi PF, Quesito fiscale
DOMANDA
Gentilissimi,
a giugno del prossimo anno (2022) inizierò i lavori di ristrutturazione del mio appartamento.
Già da quest’anno, però, dovrò sostenere parte delle spese previste per la progettazione dei lavori, effettuando dei pagamenti all’architetto incaricato. Al fine di detrarre dai redditi tali spese, cosa devo fare, oltre a corrispondere i pagamenti tramite “bonifico parlante”? Le spese di cui sopra sono detraibili anche se i lavori inizieranno materialmente l’anno prossimo? Grazie per l’attenzione e la risposta.
RISPOSTA
Le confermiamo che la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia (art.16-bis TUIR) spetta anche per le spese sostenute prima dell’inizio dei lavori per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori.
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, ai fini della detrazione nella dichiarazione dei redditi si applica il c.d. “criterio di cassa” in base alla data dell’effettivo pagamento.
Pertanto se le spese per la progettazione dei lavori verranno sostenute nel corso di quest’anno (2021), potranno essere indicate in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021. Oltre alle fatture e ai bonifici parlanti, tra i documenti che Lei è tenuto a conservare e presentare per la fruizione della detrazione, sono comprese le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori).
Solo nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.5).
Cosa c’è da sapere
I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione devono conservare ed esibire i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011. In particolare, oltre alla ricevuta del bonifico, sono tenuti a conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione necessaria, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
Inoltre, il contribuente deve essere in possesso di:
- domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali ;
- dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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