Precompilata 2026: verifica della casella D e delle spese mediche per figlio a carico con disabilità

Precompilata 2026: verifica della casella D e delle spese mediche per figlio a carico con disabilità

DOMANDA

Buongiorno, premetto che ho un figlio disabile di 40 anni con agevolazioni Legge 104. Perché sulla dichiarazione dei redditi precompilata non risulta mai D come disabile ma F come figlio a carico? Devo sempre modificare e separare le spese mediche deducibili da quelle detraibili. È normale che sia così?

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

sul sito web della dichiarazione Precompilata 2026, l’Agenzia delle Entrate precisa che dal 30 aprile è possibile visualizzare e stampare il modello 730 e il relativo foglio riepilogativo, mentre dal 14 maggio è possibile accettare, modificare e inviare fino al 30 settembre 2026 il modello 730 precompilato. Dal 20 maggio 2026 è possibile visualizzare e modificare anche il modello Redditi PF precompilato, il cui invio può essere effettuato dal 27 maggio al 2 novembre 2026.

La stessa Agenzia evidenzia, nella sezione dedicata ai familiari a carico, che se i dati dei familiari risultano non presenti o errati, possono essere completati o modificati all’interno dell’applicazione web.

Venendo al suo quesito, nel prospetto dei familiari a carico della dichiarazione precompilata, la casella “D” va barrata in presenza di un figlio con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104/1992.

Pertanto, è corretto verificare il dato presente nella precompilata dell’Agenzia delle Entrate e, se necessario, modificarlo in presenza del requisito soggettivo, inserendo la casella “D”.

Nel caso rappresentato, trattandosi di figlio con disabilità di 40 anni, il limite di reddito da verificare ai fini del carico fiscale è quello ordinario di euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, previsto dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

Relativamente alle spese sanitarie riferite a suo figlio fiscalmente a carico, è corretto verificarne la corretta imputazione tra oneri detraibili, ai sensi dell’articolo 15 del TUIR, e oneri deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR. Se nella precompilata dell’Agenzia delle Entrate i dati risultano incompleti o non correttamente qualificati, possono essere modificati o integrati prima dell’invio della dichiarazione Precompilata.

Tali modifiche possono assumere rilievo ai fini del controllo documentale di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Pertanto, è necessario che lei esibisca e conservi la documentazione idonea a comprovare la natura della spesa, l’effettivo sostenimento dell’onere e la spettanza della deduzione o detrazione richiesta nell’anno d’imposta 2025 secondo la disciplina vigente.

Cosa c’è da sapere su figli con disabilità e 730/2026 precompilato

Nella dichiarazione dei redditi precompilata dell’Agenzia delle Entrate, la corretta indicazione del figlio con disabilità nel prospetto dei familiari a carico assume particolare rilievo. Le istruzioni recepiscono infatti la modifica della disciplina delle detrazioni per figli a carico: le detrazioni IRPEF non spettano per i figli di età pari o superiore a 30 anni, salvo che si tratti di figli con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104/1992.

La detrazione per figli a carico è quindi riconosciuta, ricorrendone i requisiti reddituali, per i figli di età pari o superiore a 21 anni e inferiore a 30 anni, nonché per i figli di età pari o superiore a 30 anni se con disabilità accertata ai sensi della Legge n. 104/1992.

Ai fini del carico fiscale, il figlio deve aver posseduto nel 2025 un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Tale limite è elevato a euro 4.000 solo per i figli di età non superiore a 24 anni.

Per i figli con disabilità di età pari o superiore a 21 anni, le detrazioni per carichi di famiglia sono cumulabili con l’Assegno Unico Universale eventualmente percepito.

L’Agenzia delle Entrate, nelle indicazioni sulla Precompilata 2026, chiarisce che i dati dei familiari non presenti o errati possono essere completati o modificati nell’applicazione web.

Pertanto, è corretto verificare il dato presente nella precompilata dell’Agenzia delle Entrate e, se necessario, modificarlo in presenza del requisito soggettivo, inserendo la casella “D”. Se il figlio con disabilità è stato fiscalmente a carico per tutto il 2025, oppure solo per una parte dell’anno, va indicato il numero dei mesi corrispondenti. Le istruzioni precisano che, in presenza della casella “D”, non è necessario barrare anche la casella “F”.

Nella precompilata dell’Agenzia delle Entrate possono risultare indicati gli oneri deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, o detraibili, ai sensi dell’articolo 15 del TUIR, sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, comprese le spese sanitarie, nonché gli eventuali rimborsi comunicati da casse, fondi o enti sanitari/assistenziali.

Il dato precompilato, tuttavia, non sostituisce la verifica della corretta qualificazione fiscale della spesa e dell’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente. Occorre quindi verificare se la spesa sia stata rimborsata, in tutto o in parte, da casse, fondi o enti sanitari, poiché, in linea generale, la deduzione o detrazione può essere riconosciuta solo per la quota rimasta effettivamente a carico, salve le specifiche ipotesi previste dalla disciplina vigente.

In presenza di dati incompleti, non correttamente riportati o da integrare nella dichiarazione precompilata, i contribuenti possono avvalersi dell’assistenza del CAF, che, nell’ambito dell’assistenza fiscale prestata e nei limiti del visto di conformità sul modello 730/2026, verifica la corrispondenza tra i dati indicati in dichiarazione e la documentazione esibita.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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