Pagamento canone TV: chi è esonerato e chi invece è tenuto a pagarlo?

Pagamento canone TV: chi è esonerato e chi invece è tenuto a pagarlo?

DOMANDA

Salve, ho 83 anni e sono un invalido al 100% con un ISEE di 16.000€. Chiedo se posso chiedere l’esenzione dell’abbonamento TV. In attesa di una Vs. risposta ringrazio e saluto cordialmente.

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esonerati dal pagamento del canone TV gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a determinate soglie, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo.

In particolare, i cittadini ultrasettantacinquenni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare la dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

Per coloro che risultano beneficiari della pensione di invalidità non è prevista dalla normativa una specifica deroga.

Pertanto, se il suo reddito risulta superiore al limite di 8.000 euro, non può ritenersi soddisfatta la condizione reddituale prevista per beneficiare dell’esonero dal pagamento del canone TV.

 

Cosa c’è da sapere sul pagamento del canone TV

Sono esonerati dal pagamento del canone TV:

  • i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.
  • i diplomatici e militari stranieri, ovvero: gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961); i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963); i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile; i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
  • i cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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