Modello 730 e tracciabilità del pagamento: posso utilizzare l'estratto conto se ho smarrito la ricevuta?

Modello 730 e tracciabilità del pagamento: posso utilizzare l’estratto conto se ho smarrito la ricevuta?

DOMANDA

Ho una serie di ricevute rilasciatemi da un istituto fisioterapico, tutte pagate con bancomat. Posso produrre insieme alle suddette ricevute gli estratti conto che documentano i pagamenti effettuati? Il mio Caf sostiene che ciò non è possibile e cioè che l’estratto conto non vale come documentazione.

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

l’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 24/2022 ha chiarito che nei casi in cui il contribuente non ha la possibilità di dare con altro mezzo prova del pagamento, può esibire l’estratto conto corrente della banca, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento.

Tornando al suo quesito si ritiene che se l’estratto conto riporta le informazioni necessarie per comprovare che il pagamento è riferito alla prestazione sanitaria effettuata  si ritiene sufficiente, a nostro avviso, per consentire la detrazione della spesa in dichiarazione dei redditi (Modello 730).

In alternativa, ove non fosse possibile, può richiedere al soggetto emittente (l’Istituto fisioterapico) di attestare, mediante l’annotazione in fattura o ricevuta fiscale, che il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili.

Ad esempio l’Istituto fisioterapico potrà annotare sul documento di spesa la dicitura “Si attesta che il Pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili (Bancomat)” apponendo anche timbro e firma, a comprova del soggetto che l’ha apposta.

 

Cosa c’è sapere sul Modello 730

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento tracciabile vale a dire carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento che garantiscono comunque la tracciabilità.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

L’estratto conto, in particolare, costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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