Iscrizione all’AIRE e dichiarazione dei redditi: sono tenuto a presentarla in Italia anche se ho lavorato all’estero?

Iscrizione all’AIRE e dichiarazione dei redditi: sono tenuto a presentarla in Italia anche se ho lavorato all’estero?

DOMANDA

Buongiorno, un dipendente iscritto all’Aire dal 31.07.2023 essendo residente in Italia nel 2023 per più di 183 giorni è fiscalmente tenuto a presentare la denuncia dei redditi anno 2023 in Italia ed eventualmente pagare le imposte?

Il reddito da denunciare è quello prodotto dal 01.01.2023 al 31.07.2023 o il reddito complessivo da gennaio a dicembre 2023? Attendo Vs. riscontro e cordialmente saluto.

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti residenti pagano le imposte nel Paese di residenza sulla base dei redditi ovunque prodotti, mentre, i soggetti non residenti assolvono le imposte solo sui redditi “prodotti” in Italia. Vige, pertanto, il principio di tassazione concorrente in entrambi gli Stati, quello di residenza del lavoratore e quello della fonte del reddito, con diritto al credito d’imposta da parte dello Stato di residenza per le imposte estere pagate a titolo definitivo.

Venendo al suo quesito le confermiamo che la sola iscrizione all’AIRE nel 2023 non basta per poter affermare di risiedere fiscalmente all’estero se per la maggior parte dell’anno (più di 183 giorni) lei è stato iscritto nell’anagrafe della popolazione residente del comune italiano di provenienza.

In qualità di contribuente residente e domiciliato in Italia, potrà presentare la dichiarazione annuale dei redditi nel nostro Paese (modello 730/2024 o modello Redditi PF2024) per dichiarare tutti i redditi imponibili ovunque prodotti e per far valere il credito d’imposta per le eventuali imposte estere definitive. Per quel che concerne il periodo da lavoro da dichiarare, non rileverà la data di iscrizione all’AIRE ma il numero dei giorni certificati dal suo datore di lavoro in riferimento ai redditi da lavoro dipendente erogati nell’anno d’imposta 2023.

Cosa c’è da sapere sull’iscrizione all’AIRE

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470.

È gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’esercizio concreto di molti diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione dipende dall’iscrizione anagrafica, che, se non effettuata correttamente può comportare conseguenze negative in relazione, ad esempio, ai diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali.

Dal 1° gennaio 2024 nuovi criteri definiscono la residenza degli individui in Italia ai fini fiscali.

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 (D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209), sono state introdotte significative modifiche per coloro che risiedono stabilmente all’estero.

In particolare, il decreto interviene sulla nozione di domicilio e sui risvolti probatori dell’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) entro i primi 90 giorni dal trasferimento. Nel caso in cui questa procedura non venga adempiuta entro il termine previsto, è possibile incorrere in sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 1.000 euro.

A fini delle imposte sui redditi si considerano “residenti” le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del Codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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