Iscrizione all’AIRE: sono tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia anche se sono residente all’estero, avendo lavorato in Italia per un mese?
- 29 Aprile 2026
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Una studentessa italiana, residente all’estero e iscritta all’AIRE, ha conseguito un reddito in Italia per un mese di lavoro in ambito stagionale/turistico, deve presentare la Dichiarazione in Italia e a quali detrazioni ha diritto non avendo avuto altri redditi per l’intero anno?
RISPOSTA
Gentile lettrice,
per le persone fisiche fiscalmente non residenti, l’IRPEF si applica solo sui redditi prodotti nel territorio italiano. L’iscrizione all’AIRE e la permanenza in Italia per un solo mese fanno ritenere, in linea generale, che la studentessa sia fiscalmente non residente in Italia, ferma restando la verifica dei criteri previsti dall’art. 2 del TUIR.
Occorre poi verificare la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con lo Stato estero di residenza, poiché le relative regole possono incidere sulla tassazione del reddito tra l’ Italia ed il Paese estero. In particolare, la tassazione esclusiva nello Stato estero di residenza può trovare applicazione solo se ricorrono le condizioni previste dalla specifica Convenzione internazionale. Nel caso ordinario di lavoro stagionale svolto in Italia presso un datore di lavoro italiano, tale esclusività normalmente non opera e il reddito resta imponibile anche in Italia.
Venendo al suo quesito, il reddito percepito dalla studentessa deriva da lavoro dipendente stagionale svolto materialmente in Italia. Tale reddito costituisce, quindi, reddito prodotto nel territorio dello Stato e deve essere verificato sulla base della Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro italiano, controllando reddito imponibile, giorni di lavoro, ritenute IRPEF ed eventuali addizionali regionali e comunali trattenute.
Se le ritenute operate dal datore di lavoro esaurissero correttamente l’imposta dovuta e ricorressero le condizioni di esonero, l’adempimento dichiarativo potrebbe non essere necessario. Se, invece, emergessero imposte ancora da versare oppure ritenute da recuperare, dovrà essere valutata la presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche, previsto per i contribuenti non residenti che hanno prodotto redditi in Italia.
Qualora la studentessa presenti la dichiarazione modello Redditi PF in Italia, come persona non residente, potrà beneficiare della detrazione per redditi di lavoro dipendente prevista dall’art. 13 del TUIR, nei limiti previsti per i soggetti non residenti dall’art. 24 del TUIR. Tale detrazione va rapportata ai giorni di lavoro indicati nella Certificazione Unica e può ridurre o azzerare l’imposta lorda, consentendo l’eventuale recupero delle ritenute trattenute in eccesso.
In conclusione, il reddito da lavoro stagionale svolto in Italia è normalmente rilevante ai fini fiscali italiani, anche se percepito da una studentessa iscritta all’AIRE. La dichiarazione va valutata sulla base della CU, della Convenzione internazionale applicabile e dell’eventuale presenza di imposte ancora dovute o ritenute da recuperare.
Cosa c’è da sapere su iscrizione all’AIRE e detrazioni Irpef per non residenti
L’iscrizione all’AIRE non esclude, da sola, ogni collegamento fiscale con l’Italia. Ai fini delle imposte sui redditi, si considera fiscalmente residente in Italia la persona che, per la maggior parte dell’anno d’imposta, ha in Italia la residenza, il domicilio, la presenza fisica oppure, salvo prova contraria, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del TUIR.
Per stabilire se una persona è fiscalmente residente o non residente occorre verificare, per la maggior parte dell’anno, i criteri previsti dal TUIR e, nei casi dubbi, anche l’eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato estero di residenza.
Il testo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia è consultabile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, nella sezione dedicata alla fiscalità internazionale e alle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Anche l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito web ha una scheda informativa sulle Convenzioni contro le doppie imposizioni e sui relativi modelli per i soggetti non residenti.
In linea generale, il soggetto non residente è tassato in Italia solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Tra questi rientra il reddito da lavoro dipendente prestato materialmente in Italia, anche se per un periodo limitato.
Il modello dichiarativo da considerare, per i NON residenti che hanno prodotto redditi in Italia, è il Modello REDDITI Persone Fisiche. Il 730, invece non è lo strumento utilizzato per dichiarare redditi in qualità di soggetto non residente.
Le detrazioni per lavoro dipendente spettano anche ai non residenti, ma solo nei limiti dell’imposta lorda. Questo significa che la detrazione può ridurre o azzerare l’IRPEF dovuta, ma non genera un rimborso autonomo se non vi sono ritenute già subite o imposte da recuperare.
Nel caso di redditi molto bassi, come può accadere per un solo mese di lavoro stagionale, è frequente che la detrazione per lavoro dipendente assorba l’imposta lorda. Per questo è sempre opportuno controllare la Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro italiano, verificando il reddito imponibile, i giorni di lavoro, le ritenute IRPEF, le addizionali ed eventuali somme già riconosciute in busta paga.
©️Photo Credit: K2L Family Stock
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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