In caso di acquisto dell’abitazione principale, occorre pagare Imu e Tasi se al Comune non risulta la residenza?

In caso di acquisto dell’abitazione principale, occorre pagare Imu e Tasi se al Comune non risulta la residenza?

DOMANDA

Ho acquistato la mia prima e unica casa il 19/05/2016 e ho preso la residenza il 23/06/2016. Pochi giorni ho ricevuto un F24 per mancato pagamento Imu per via della residenza presa successivamente. Delega pagata, ma non vorrei che ci fosse da pagare anche la Tasi oppure non mi spetta?
Grazie

RISPOSTA

Con riferimento al caso prospettato nel quesito, la richiesta del Comune per il mancato pagamento dell’Imu, deve ritenersi fondata, in quanto, dalla data di acquisto e fino alla data in cui non ha trasferito la residenza anagrafica nel nuovo immobile, lo stesso non può essere considerato “abitazione principale” e di conseguenza è soggetto alla tassazione come seconda casa, con l’utilizzo dell’aliquota ordinaria.
Infatti, ai sensi del D.l. 6 dicembre 2011 n. 201, per “abitazione principale”, si deve intendere l’immobile (c.d. non di lusso) , iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per quanto concerne, la Tasi, il presupposto impositivo è rappresentato dal possesso/detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili “come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria”.
Poiché diversi Comuni hanno deliberato la non applicazione di tale tributo agli immobili già soggetti ad Imu, lei dovrà verificare, relativamente al Comune in cui è ubicato l’immobile, se ricorre questa condizione. In tal caso non sarà soggetto al versamento della Tasi. Diversamente, dovrà versare tale tributo sulla base dell’aliquota stabilita per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale.

Cosa c’è da sapere

L’Imu, che ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI), è dovuta per il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. L’imposta si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, l’aliquota stabilita per la particolare fattispecie. L’aliquota ordinaria fissata dalla legge per gli immobili diversi dall’abitazione principale è pari allo 0,76% e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% a un massimo di 1,06%. Per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), invece, l’aliquota stabilita dalla legge è pari allo 0,4% e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%.

La Tasi grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, mentre non sono ricompresi nel presupposto impositivo i terreni agricoli.

A decorrere dal 2016, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità, le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della Tasi. Tale esclusione opera non solo nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore, ma anche se è l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale; in tale ultimo caso, l’imposta è dovuta solo dal possessore, che la verserà nella misura percentuale stabilita nel regolamento dell’anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento.

La Tasi presenta la stessa base imponibile dell’Imu e l’aliquota stabilita dalla legge è pari all’1 per mille. I comuni possono disporre la riduzione dell’aliquota sino all’azzeramento della stessa e introdurre specifiche agevolazioni.

La normativa prevede, inoltre, che l’aliquota della Tasi deve rispettare, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, vale a dire il 6 per mille per l’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e il 10,6 per mille per gli altri immobili.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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