Il conguaglio del Modello 730/2020: cosa cambia e quando arriveranno i rimborsi

Il conguaglio del Modello 730/2020: cosa cambia e quando arriveranno i rimborsi

C’è ancora tempo fino al 30 settembre per poter presentare la propria dichiarazione dei redditi Modello 730/2020.

Il Decreto Cura Italia ha infatti anticipato la data di entrata in vigore delle novità previste per il prossimo anno dal Decreto Fiscale n. 124/2019, spostando la scadenza per l’invio telematico della dichiarazione Modello 730 dal 23 luglio al 30 settembre.

Al di là delle scadenze, la novità più importante riguarda i rimborsi fiscali ed i conguagli. Se fino allo scorso anno i conguagli erano effettuati per i lavoratori dipendenti, a partire dalla retribuzione del mese di luglio, e per i pensionati a partire dalla retribuzione di agosto, da quest’anno la tempistica è cambiata.

In particolare, i conguagli sono effettuati a partire dalla prima retribuzione utile di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto i risultati contabili da parte dell’Agenzia delle entrate.

Nel caso di conguaglio a credito il sostituto d’imposta, però, nella prima retribuzione utile potrebbe non rimborsare la totalità del credito risultante dal 730-4. Questo si verifica quando i crediti del Modello 730, che il sostituto d’imposta deve rimborsare, sono superiori alle ritenute che lo stesso deve complessivamente versare all’erario. In tal caso il sostituto rimborserà i crediti residui nei mesi successivi, dandone notizia al dipendente contestualmente all’erogazione della prima rata di rimborso. Se entro il 31/12/2020 il sostituto d’imposta non è riuscito ad effettuare il rimborso, provvederà a comunicare all’interessato gli importi ai quali ha diritto, indicandoli nella certificazione Modello CU2021. Tali importi potranno essere fatti valere nella dichiarazione successiva o nella prima dichiarazione utile, se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenterà la dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui, invece, il risultato della liquidazione della dichiarazione, evidenziato nel Modello 730-4, risultasse a debito, l’intero importo a debito verrà trattenuto dal sostituto d’imposta nella prima retribuzione utile, se non è stata chiesta la rateizzazione. Qualora la retribuzione risultasse insufficiente a trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalle retribuzioni erogate nei mesi successivi. Il differimento del pagamento comporta, anche in caso di rateizzazione, l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40 per cento mensile in aggiunta alle somme da versare.

A novembre, invece, verrà effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca.

Se entro il mese di dicembre 2020, il sostituto d’imposta non è riuscito a trattenere gli importi da versare, dovrà comunicarlo al contribuente, che provvederà a versarli con Modello F24, con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile, entro il 31 gennaio 2021.

Per i contribuenti che hanno presentato un Modello 730/2020 senza sostituto d’imposta e dalla dichiarazione è emerso un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista) trasmette la delega di versamento degli importi a debito utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure consegna la delega di versamento al contribuente, che effettuerà il pagamento con Modello F24.

Nel caso in cui, invece, dalla dichiarazione è emerso un credito, il rimborso sarà eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Il rimborso non verrà erogato se il credito derivante dalla somma algebrica complessiva delle singole imposte, a debito e a credito, è pari o inferiore a 12,00 euro. I contribuenti, senza sostituto, che vogliono ottenere l’accredito del rimborso fiscale direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale, possono farne richiesta, comunicando il proprio codice IBAN. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet. www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline), oppure presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle Entrate può effettuare sulla dichiarazione Modello 730 i controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, per le posizioni che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (indipendentemente dall’importo del rimborso) ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro. Per le posizioni sottoposte a controllo preventivo, il rimborso verrà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate al termine dei controlli, ed entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione Modello 730/2020.

In caso di decesso del contribuente, se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute. Somme che gli eredi devono versare  in F24 nei termini previsti dall’articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Laddove i conguagli siano a credito, lo stesso credito potrà essere scomputato nella dichiarazione dei redditi da presentare per conto del de cuis. Da quest’anno, infatti, gli eredi possono presentare per il deceduto anche il 730. Oltre allo scomputo in dichiarazione, è ammessa la richiesta di rimborso delle somme a credito.

 

Cosa c’è da sapere

Se ci si è accorti di non aver fornito al CAF tutti gli elementi che andavano indicati nella dichiarazione Modello 730/2020, è possibile integrare la dichiarazione originaria presentando a secondo dei casi un Modello 730/2020 integrativo (codice 1, codice 2, codice 3), oppure un Modello Redditi PF 2020 correttivo nei termini/integrativo:

  • Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, si è dimenticati di indicare una spesa sanitaria) o un’imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), può chiedere al CAF entro il 25 ottobre di presentare un nuovo modello “730 integrativo codice 1”. Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello “730 integrativo codice 2.
  • Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito (ad esempio, si è dimenticati di indicare una reddito nel Quadro Fabbricati, oppure una CU2020 nel Quadro Redditi di lavoro dipendente) deve utilizzare il Modello REDDITI Persone fisiche 2020. Il modello REDDITI Persone fisiche 2020 può essere presentato:
  • entro il 30 novembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

50&PiùCaf è a disposizione per il 730 integrativo e per qualsiasi informazione sulla dichiarazione dei redditi.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

Potrebbe interessarti anche

Cerca articoli per categoria
Hai bisogno di consulenza e assistenza fiscale?
Convenzione aziendale
Le esigenze dei dipendenti sono una delle priorità delle aziende

Per questo molte organizzazioni mettono a disposizione dei collaboratori forme di welfare aggiuntivo. Ti proponiamo una convenzione con condizioni economiche vantaggiose e un’assistenza dedicata

Collabora con noi
Sei un professionista di settore e vuoi ampliare la gamma dei servizi da offrire ai tuoi clienti?

Per fidelizzare i tuoi clienti puoi affidarti ad un partner professionale senza fare investimenti. Offriamo le migliori soluzioni in ambito fiscale e previdenziale a vantaggio dello studio professionale di dottori commercialisti, consulenti del lavoro ed esperti contabili.