Gli eredi debbono pagare l'Imu se la casa è l'abitazione principale del genitore superstite?

Gli eredi debbono pagare l’Imu se la casa è l’abitazione principale del genitore superstite?

DOMANDA

Di recente è mancato mio padre che aveva il 50% della proprietà della casa dove adesso continua a vivere mia mamma. Il 50% della parte intestata a mio padre viene diviso in 3 (mamma, io e mio fratello).
Su quel 1/3 che ci spetta io e mio fratello dobbiamo pagare l’Imu seconda casa? Oppure abitandoci la mamma non dobbiamo pagare l’imposta? Nel 730 dell’ anno prossimo dobbiamo indicare la nostra quota della sezione fabbricati?
Grazie

RISPOSTA

Il diritto di abitazione del coniuge in caso di successione è regolato dall’art. 540, comma 2, del Codice Civile, in base al quale a favore del coniuge è riservato l’usufrutto di due terzi del patrimonio dell’altro coniuge. La norma stabilisce il diritto di continuare ad abitare la casa coniugale, se di proprietà comune o del coniuge deceduto, anche in presenza di altri eredi, come anche in caso di rinuncia all’eredità. L’esenzione delle imposte IMU spetta a patto che il diritto stesso sia realmente esercitato ovvero se il coniuge superstite risulta anagraficamente nell’immobile (n.b.: di categoria catastale non di lusso) . Se invece, il coniuge superstite lascia l’abitazione, l’IMU sarà divisa tra tutti gli eredi in base alle quote di possesso dell’immobile.
Nel Suo caso se sull’immobile risulta esercitato il diritto di abitazione, lei e suo fratello non siete tenuti al pagamento dell’IMU e come nudi proprietari non dovrete dichiarare il possesso dell’immobile in sede di dichiarazione dei redditi.

Cosa c’è da sapere

L’IMU è dovuta:

  • da chi ha la proprietà di immobili come case, negozi, capannoni industriali, aree fabbricabili o terreni agricoli (questi ultimi sono esenti dall’1/1/2016 solo se posseduti e condotti dai coltivatori diretti);
  • da chi vanta un diritto reale di godimento su un immobile quali il diritto di usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie e di enfiteusi;
  • dal locatario, per gli immobili concessi in locazione finanziaria;
  • dai concessionari, per le aree demaniali;
  • dal gestore di immobili pubblici;
  • l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
  • il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto (se si tratta di abitazione di categoria catastale di lusso, A1, A8 e A9)

Se l’immobile è posseduto da più proprietari, l’imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente (ad esempio, per una casa cointestata a marito e moglie, entrambi devono versare l’IMU, ma separatamente).
In caso di usufrutto, l’imposta è dovuta da chi vanta tale diritto, vale a dire da chi utilizza l’immobile, e non dal nudo proprietario.
Se l’immobile è in multiproprietà, l’IMU deve essere invece pagata dall’amministratore del condominio o della comunione.
Non devono pagare l’IMU i possessori (cioè coloro che sono proprietari, usufruttuari, o che godono di un diritto reale) della sola abitazione principale (con esclusione delle abitazioni accatastate con categoria A1, A8, A9), con eventuali pertinenze limitatamente ad un solo box o posto auto e ad una sola cantina o soffitta.
Per abitazione principale si deve intendere quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, risiede, ritenendosi tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
La stessa norma di esenzione vale per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le abitazioni assegnate ed utilizzate come abitazione principale.
Inoltre a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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