Il genitore può sostenere le spese di ristrutturazione di un immobile di cui il figlio è comproprietario?

Il genitore può sostenere le spese di ristrutturazione di un immobile di cui il figlio è comproprietario?

DOMANDA

Mia figlia è comproprietaria al 50% con lo zio di un immobile dove quest’ultimo ha stabilito la residenza. Mia figlia è residente con me nell’abitazione di mia proprietà e deve fare dei lavori di ristrutturazione nell’immobile di cui è comproprietaria.
Posso come genitore sostenere le spese di ristrutturazione e detrarre le spese? Si può considerare esplicabile la convivenza mia e di mia figlia in detto immobile anche se vi è residente lo zio?
Grazie

RISPOSTA

Tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16 bis del TUIR, sulle singole unità abitative e loro pertinenze rientrano anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
L’Agenzia delle entrate nei suoi documenti di Prassi, e da ultimo nella Circolare n. 13/2019, ha evidenziato che lo status di convivenza deve sussistere già all’inizio dei lavori e che nell’immobile a disposizione deve effettivamente esplicarsi la convivenza.
Tornando al suo quesito nell’immobile non viene esplicata la convivenza tra lei e sua figlia in quanto è lo zio che ci risiede e dimora. Ne consegue che lei (la madre) non potrà usufruire della detrazione.
Al contrario sua figlia, essendo proprietaria al 50% , potrà portare in detrazione le spese che avrà sostenuto per la ristrutturazione dell’immobile, indipendentemente dal fatto che sia, o meno, residente in quanto è sufficiente essere titolari del diritto di proprietà.

Cosa c’è da sapere

L’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 13/2019 ha precisato che la detrazione spetta, tra gli altri, anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. Per familiari si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi. Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori e non è necessario sussista per l’intero periodo di fruizione della detrazione.
La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione.
La detrazione non compete, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio, il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 5.1e Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.10).

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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