Detrazione spese sanitarie: posso detrarle al posto di mia moglie anche se lei non è fiscalmente a mio carico?

Detrazione spese sanitarie: posso detrarle al posto di mia moglie anche se lei non è fiscalmente a mio carico?

DOMANDA

Buongiorno, mia moglie dovrà effettuare un intervento chirurgico presso una struttura privata con relativo costo totalmente a carico.

Non avendo capienza fiscale in quanto pensionata con reddito poco superiore al minimo e casa di proprietà, posso fare intestare la fattura della struttura sanitaria al sottoscritto (coniuge) per poter detrarre il costo dell’intervento (circa 15.000 euro) nella mia dichiarazione dei redditi? Preciso che mia moglie non è a mio carico. Grazie per una vostra risposta.

RISPOSTA

Gentile lettore,

la detrazione delle spese sanitarie presuppone la corretta individuazione del soggetto che sostiene l’onere e del soggetto cui la prestazione sanitaria è resa, dovendosi inoltre verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti che consentono, alle condizioni espressamente previste, la detrazione anche delle spese sostenute nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket (art. 15, comma 2, TUIR).

Venendo al quesito, poiché sua moglie non è fiscalmente a suo carico, lei non può detrarre nella sua dichiarazione la spesa dell’intervento semplicemente facendo intestare la fattura a suo nome. In via ordinaria, infatti, le spese sanitarie sono detraibili dal soggetto cui la prestazione è resa e, se quest’ultimo non ha capienza d’imposta, la detrazione non può essere “trasferita” al coniuge.

In assenza di patologia esente, la spesa può essere portata in detrazione esclusivamente da sua moglie, applicando la regola ordinaria delle spese sanitarie (detrazione del 19% sulla parte che eccede la franchigia di euro 129,11) nei limiti della sua capienza d’imposta.

L’unica eccezione sulla detrazione delle spese sanitarie riguarda le spese riferite a patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket: in questo caso, il familiare che sostiene l’onere può fruire della detrazione nei limiti della quota di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia e fino all’importo massimo annuo di 6.197,48 euro. A tal fine occorre conservare la documentazione che attesti sia la patologia esente (certificazione ASL) sia il nesso tra la spesa sostenuta e la patologia (certificazione medica o, ove consentito, autocertificazione).

In conclusione, se non ricorre una patologia esente, la fattura va intestata a sua moglie e la detrazione delle spese sanitarie potrà essere fruita solo da quest’ultima. Se invece sussiste una patologia esente e la relativa documentazione, lei in qualità di coniuge, potrà portare in detrazione, la quota di spesa rimasta incapiente in capo a sua moglie, entro i limiti previsti dalla normativa.

Cosa c’è da sapere sulla detrazione spese sanitarie per patologie esenti

La detrazione per spese sanitarie (anche se sostenute per familiari non a carico con patologie esenti, nei limiti previsti) non è soggetta alla riduzione collegata ai redditi complessivi superiori a 120.000 euro, prevista per altre detrazioni al 19% (art. 15, comma 3-quater, TUIR). Restano fermi i requisiti e i limiti specifici delle patologie esenti (quota incapiente e tetto annuo di 6.197,48 euro).

Per attestare la mancata capienza delle spese sanitarie nell’IRPEF del familiare affetto da patologia esente, è necessario che:

  • il familiare affetto dalla patologia individua nelle annotazioni del modello 730-3 o nel quadro RN del modello Redditi la parte di spesa che non ha trovato capienza nella propria IRPEF;
  • se il familiare non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, il contribuente che ha sostenuto la spesa può detrarre l’intero importo entro il limite di euro 6.197,48 annui, senza necessità di produrre il modello 730-3;
  • documentazione necessaria: certificazione ASL, certificato medico o autocertificazione, fatture e ricevute, eventuale modello 730-3 o Redditi del familiare;
  • pagamento effettuato con strumenti tracciabili se la prestazione è resa da strutture private non accreditate al SSN.

In caso di rimborsi da fondo/cassa sanitaria:

  • la detrazione spetta solo per la quota di spesa rimasta effettivamente a carico;
  • qualora i contributi al fondo/cassa abbiano fruito di un trattamento fiscale agevolato, le somme rimborsate concorrono a ridurre l’onere detraibile.

È sempre consigliabile consultare un professionista abilitato (commercialista, CAF) per valutare la situazione specifica e assicurarsi di rispettare tutti i requisiti normativi e documentali previsti, soprattutto considerando la complessità della normativa fiscale e le specificità del caso concreto.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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