AIRE e pagamento dell’IMU: sono tenuto a dichiarare in Italia la proprietà di un immobile non locato?
- 7 Maggio 2024
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buonasera, mio fratello vive e risiede in Lussemburgo (iscritto AIRE), ha una piccola proprietà immobiliare a Roma (seconda casa in quanto proprietario già di prima casa in Lussemburgo), lavora, produce reddito e paga relative tasse in Lussemburgo. Deve dichiarare in Italia la proprietà immobiliare di Roma? Se si in che maniera? Faccio presente che l’immobile su Roma non è locato e non produce alcuna forma di reddito. Grazie.
RISPOSTA
Gentile lettore,
per i residenti all’estero iscritti all’AIRE, tutti gli immobili posseduti in Italia sono assoggettati ad IMU. I Comuni, infatti, non possono concedere l’esenzione IMU ai soggetti residenti all’estero e non possono assimilare all’abitazione principale gli immobili posseduti in Italia.
Venendo alla sua domanda, non si configura il realizzo di redditi fondiari (art. 25 e art. 26 del TUIR, D.P.R. 22/12/1986 n.917) se l’immobile posseduto in Italia non viene concesso in locazione. Di conseguenza sull’immobile non locato opererà l’effetto sostitutivo dell’IMU sull’IRPEF e suo fratello, in assenza di altri redditi imponibili in Italia, risulterà esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nel nostro Paese. Tuttavia, su tale immobile graverà comunque la tassazione IMU, che prevede il pagamento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota ordinaria deliberata dal Comune.
Cosa c’è da sapere sull’AIRE
Per gli iscritti all’AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui l’immobile è ubicato.
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. È gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
Per i residenti all’estero che possiedono immobili in Italia e che non possono pagare con F24, il versamento dell’imposta va effettuato con bonifico bancario nel Comune dove sono ubicati gli immobili. Le coordinate su cui fare il bonifico devono essere chieste all’Ufficio Tributi del Comune.
In generale, è buona norma inserire nella causale del versamento gli stessi dati contenuti nel Modello F24, ovvero Codice fiscale o partita IVA del contribuente, indicazione dell’imposta versata (IMU/TASI/TARI), l’anno di riferimento, indicare se si tratta di “Acconto” o “Saldo”. Possibilmente inserire anche i Codici Tributo.
A seconda del Comune può essere utile o richiesto di inviare anche copia del bonifico via fax o mail. Comunque, in caso di dubbi è sempre meglio contattare l’Ufficio Tributi del Comune.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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