Detrazione spese di ristrutturazione familiare convivente: se trasferisco la residenza perdo l'agevolazione fiscale?

Detrazione spese di ristrutturazione familiare convivente: se trasferisco la residenza perdo l’agevolazione fiscale?

DOMANDA

Sono proprietario di un immobile e trasferisco la residenza in un altro immobile di proprietà di mia figlia nello stesso comune entrando nel suo stato di famiglia. Le spese di ristrutturazione della casa di mia figlia le pagherò io come familiare convivente. Fino a quando devo risiedere nella casa di mia figlia per portare la detrazione del 50% in 10 anni? Nel caso il diritto alla detrazione cessasse al momento del trasferimento della mia residenza dalla casa di mia figlia a quella preesistente di mia proprietà la soluzione potrebbe essere quella di un acquisto di una percentuale piccola della nuda proprietà della casa di mia figlia?

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

la detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione spetta anche al familiare convivente del possessore dell’immobile oggetto dell’intervento. Per familiari si intendono, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

La convivenza deve comunque sussistere già alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori.

Per usufruire della detrazione le spese devono essere sostenute dal familiare convivente, il quale dovrà essere intestatario dei relativi bonifici e fatture. Riguardo al bonifico effettuato è necessario che siano utilizzati gli appositi modelli previsti da Banche e Poste per le spese di ristrutturazione e gli interventi edilizi agevolabili fiscalmente (articolo 16 bis del TUIR) e che al campo “codice fiscale beneficiario della detrazione” sia indicato il codice fiscale del familiare che ha sostenuto le spese e che le porterà in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Tornando al suo quesito l’Agenzia delle entrate ha chiarito che lo status di convivenza, nonché la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.

In sostanza se al termine dei lavori lei trasferisse nuovamente la sua residenza in un altro appartamento, potrà comunque detrarla nella sua dichiarazione dei redditi anche per gli anni futuri.

Cosa c’è da sapere sulla detrazione spese di ristrutturazione

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario.

In particolare, hanno diritto alla detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • l’inquilino o il comodatario dell’immobile;
  • i soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori).

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
  • il convivente more uxorio, anche se non è proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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