Detrazione figlio a carico: se al datore di lavoro non è stata data alcuna comunicazione, come fare con il 730?

Detrazione figlio a carico: se al datore di lavoro non è stata data alcuna comunicazione, come fare con il 730?

DOMANDA
Ho un figlio di 11 mesi e nella mia busta paga non compare la voce “detrazione figlio a carico” in quanto non ne ho fatto richiesta all’azienda per cui lavoro, non essendo a conoscenza di questa possibilità. Se quest’anno faccio il 730, posso riavere gli arretrati oppure ormai è tardi?
Grazie

RISPOSTA
La comunicazione di spettanza delle detrazioni per figli a carico di cui all’articolo 12 del Tuir, effettuata ai sensi dell’art.23 del Dpr 600/1973 e successive modificazioni , dai genitori ai rispettivi datori di lavoro, non è preclusiva della scelta da parte dei genitori stessi, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, di fruire del beneficio fiscale spettante. Infatti, in sede dichiarativa i genitori avranno la possibilità di stabilire chi fra essi abbia un reddito più alto, tale da consentire di beneficiare correttamente, così come prescrive la norma, della detrazione nell’intera misura o, al contrario, di ripartirla al 50 per cento. Ne discende che per il caso rappresentato, Lei ha sempre la possibilità di far valere la detrazione per figlio a carico in sede di presentazione dell’annuale dichiarazione dei redditi, modello 730/2020 redditi 2019, prescindendo dalla circostanza di non aver comunicato al suo datore di lavoro il diritto alla detrazione d’imposta

Cosa c’è da sapere 

In base all’art. 7, D.L. n. 70/2011 non è obbligatorio presentare annualmente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia e la domanda deve essere rinnovata solo qualora intervenga una variazione nel carico familiare. La detrazione spetta dall’inizio del mese in cui si ha in carico il familiare. Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del TUIR. A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare .
La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno.Tuttavia, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione. Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.
La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi: figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato; non è legalmente ed effettivamente separato. Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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