Conguagli 730/2019

Conguagli 730/2019

Rimborsi già a partire dal mese di luglio per i dipendenti e ad agosto per i pensionati. E per chi deve correggere il 730 già presentato? C’è sempre il Modello 730/2019 integrativo oppure il Modello Redditi PF correttivo.

Il 23 luglio è stato l’ultimo giorno utile per la presentazione del Modello 730/2019 (redditi 2018). Per chi ha presentato la dichiarazione con largo anticipo, il datore di lavoro effettuerà i rimborsi già a partire dalla retribuzione del mese di luglio o provvederà a trattenere le somme dovute a titolo di saldo, primo acconto Irpef e cedolare secca, o anche a titolo di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata.
Per i pensionati le operazioni di conguaglio verranno effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
Nel caso di conguaglio a credito, può anche accadere che il sostituto d’imposta non rimborsi la totalità del credito risultante dal 730-4. Questo si verifica quando i crediti del Modello 730, che il sostituto d’imposta deve rimborsare, sono superiori alle ritenute che lo stesso deve complessivamente versare all’erario. In tal caso il sostituto rimborserà i crediti residui nei mesi successivi, dandone notizia al dipendente contestualmente all’erogazione della prima rata di rimborso. Se entro il 31/12/2019 il sostituto d’imposta non è riuscito ad effettuare il rimborso, provvederà a comunicare all’interessato gli importi ai quali ha diritto, indicandoli anche nella certificazione Modello CU2020. Tali importi potranno essere fatti valere nella dichiarazione successiva o nella prima dichiarazione utile, se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenterà la dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui, invece, il risultato della liquidazione della dichiarazione, evidenziato nel Modello 730-4, risulta a debito, gli importi dovuti dal contribuente verranno trattenuti dalla retribuzione di luglio. Qualora la retribuzione del mese di luglio risulta insufficiente a trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalle retribuzioni erogate nei mesi successivi. Il differimento del pagamento comporterà, però, l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40 per cento mensile in aggiunta alle somme da versare.
A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.
Se entro il mese di dicembre 2019, il sostituto d’imposta non è riuscito a trattenere gli importi da versare, dovrà comunicarlo al contribuente, che provvederà a versarli, con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile, entro il 31 gennaio 2020.
Per i contribuenti che, in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, ma in possesso dei requisiti per presentare il Modello 730, hanno presentato un Modello 730/2019 senza sostituto d’imposta e dalla dichiarazione emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista) trasmetterà la delega di versamento degli importi a debito utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegnerà la delega di versamento compilata al contribuente che effettuerà il pagamento con Modello F24. In questo caso i versamenti devono essere effettuati nei termini ordinari previsti per le dichiarazioni dei redditi presentate per l’anno d’imposta 2018, cioè, in via generale, entro il 01 luglio 2019, oppure, entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile. Nel caso in cui, invece, dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso sarà eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Il rimborso non verrà erogato se il credito derivante dalla somma algebrica complessiva delle singole imposte, a debito e a credito, è pari o inferiore a 12,00 euro. I contribuenti, senza sostituto, che vogliono ottenere l’accredito del rimborso fiscale direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale, possono farne richiesta, comunicando il proprio codice IBAN, tramite l’apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il Modello può essere presentato:

  • in via telematica, se il contribuente è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate;
  • presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, che acquisirà le coordinate bancarie del conto corrente del richiedente.

Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione alle posizioni che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (indipendentemente dall’importo del rimborso) oppure determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro. Per le posizioni sottoposte a controllo preventivo, il rimborso verrà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate al termine dei controlli, ed entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione Modello 730/2019.

Cosa c’è da sapere

Se ci si è accorti di non aver fornito al CAF tutti gli elementi che andavano indicati nella dichiarazione Modello 730/2019, è possibile integrare la dichiarazione originaria presentando a secondo dei casi un Modello 730/2019 integrativo (codice 1, codice 2, codice 3), oppure un Modello Redditi PF 2019 correttivo nei termini/integrativo:

  1. se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello “730 integrativo codice 1”. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato al Caf o a un professionista abilitato, anche in caso di 730 originario presentato direttamente dal contribuente sul sito dell’Agenzia delle Entrate accedendo alla propria area personale o di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d’imposta. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Nel caso in cui il 730 originario era stato presentato direttamente dal contribuente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e nel caso in cui l’assistenza era stata prestata da altro CAF o dal sostituto d’imposta, occorre esibire al Caf o al professionista abilitato che elabora la dichiarazione integrativa tutta la documentazione;
  2. se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello “730 integrativo codice 2”. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
  3. se il contribuente si accorge, invece, sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello “730 integrativo codice 3”.
  4. se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Modello REDDITI Persone fisiche 2019. Il modello REDDITI Persone fisiche 2019 può essere presentato:
    entro il 30 settembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
    entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
    entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
    La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

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