Canone di affitto: le imposte devono essere pagate anche se l’inquilino non ha pagato il canone?
- 11 Aprile 2022
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buonasera,
a marzo 2021 ho affittato una casa con canone di affitto convenzionale con cedolare secca. L’inquilina ha pagato i soli mesi di marzo, aprile e maggio e un mese di cauzione. A luglio le ho inviato una raccomandata chiedendo i canoni arretrati e la liberazione dell’immobile. Poi a gennaio 2022 il giudice le ha intimato il rilascio entro febbraio 2022. Attualmente l’inquilina è ancora morosa e lascerà l’immobile alla richiesta dell’ufficiale giudiziario. Leggendo il vostro articolo mi sembra di capire che posso non dichiarare i canoni non percepiti nel 2021 e 2022. Mi confermate che è così?
Attendo vostra risposta e saluto.
RISPOSTA
Gentile Lettore,
a partire dall’anno 2020 il locatore di immobili ad uso abitativo non deve assoggettare a tassazione il canone di affitto non percepito nell’anno d’imposta purché sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.
Tornando al suo quesito se lei ha ottenuto dal giudice l’intimazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento lo scorso gennaio, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2021 potrà dichiarare solo l’importo del canone effettivamente percepito.
Per usufruire della predetta disposizione, dovrà essere indicato il codice 4 nella colonna 7 “casi particolari” del quadro B del Modello 730/2022 o RB del modello Redditi PF 2022.
Cosa c’è da sapere sul canone di affitto
In via generale i redditi di locazione degli immobili ad uso abitativo sono assoggettati a tassazione indipendentemente dalla percezione. Per questi redditi, infatti, non vige il cosiddetto principio di cassa ma è prevista la tassazione secondo il secondo il principio di competenza, in funzione dell’importo del canone risultante nel contratto di affitto.
Fino all’anno d’imposta 2019 era necessario dichiarare il canone di affitto non percepito fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore.
A partire dall’anno 2020 la possibilità di non pagare le imposte sulle somme non percepite è riconosciuta a condizione che si ottenga l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.
Per i canoni di affitto assoggettati a tassazione nei periodi precedenti alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, il locatore potrà recuperare mediante un credito d’imposta la maggiore imposta versata, indipendentemente dalla data di stipula del contratto di locazione.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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