Borsa di studio esente: nel modello 730, mio figlio è da considerare fiscalmente a carico dei genitori oppure no?

Borsa di studio esente: nel modello 730, mio figlio è da considerare fiscalmente a carico dei genitori oppure no?

DOMANDA

Buongiorno, ho un figlio laureato di 27 anni che dal 2023 percepisce una borsa di studio mensile di 1400 euro per dottorato di ricerca. Non paga Irpef su questi emolumenti, solo i contributi Inps. Nel mio 730 precompilato vedo che è ancora considerato per le detrazioni figlio a carico per la quota abituale del 50%. È corretto che sia da considerare ancora a carico dei genitori? Grazie.

RISPOSTA

Gentile lettore,

la certificazione Unica 2024 tra le varie tipologie reddituali attesta anche le somme e i redditi esenti che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e che sono escluse da tassazione.

Il codice “23” del punto 464 della CU2024, identifica le somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative.

Venendo al quesito, se suo figlio, in qualità di  percettore di una borsa di studio “esente”, non ha conseguito nell’anno d’imposta 2023, altri redditi imponibili che concorrono alla formazione del suo reddito complessivo, può continuare ad essere considerato fiscalmente a suo carico, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art.12 del TUIR, secondo cui i figli con più di 24 anni risultano a carico in presenza di un reddito non superiore a 2.840,51 euro.

Con specifico riguardo ai contributi versati in relazione alla borsa di studio esente, le ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che questi importi non potranno essere dedotti, né dal percettore né dal familiare che lo ha a carico fiscalmente (risposta 5.5 circolare 20/E 2011).

Cosa c’è da sapere sulle borsa di studio esente

L’obbligo di imponibilità ai fini Irpef delle Borse di Studio, è previsto all’art. 50, comma 1, lettera c), del TUIR, il quale comprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, assoggettati ad imposta sul reddito delle persone fisiche, anche “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.

Non concorrono, invece, a formare il reddito di lavoro dipendente le borse di studio “esenti “ elencate in Appendice alle istruzioni del modello 730 (o modello Redditi PF). I percettori di questa tipologia reddituale se non hanno conseguito nell’anno d’imposta altri redditi imponibili e superiori a 2.840,51 euro, possono essere considerati fiscalmente a carico di altri soggetti.

Non devono essere dichiarate con il modello 730 (o modello Redditi PF) le seguenti borse di studio esenti:

  • le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  • le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
  • le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998, n. 407);
  • le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34 (art. 1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, n. 232); ¡ per l’intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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