Bonus edilizi 2022, tutte le novità: dalla detrazione per gli interventi di recupero edilizio alla riqualificazione energetica

Bonus edilizi 2022, tutte le novità: dalla detrazione per gli interventi di recupero edilizio alla riqualificazione energetica

La Legge di Bilancio ha previsto diverse novità in tema di bonus edilizi 2022, inclusa la proroga dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura fino al 2024 delle detrazioni ordinarie per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, e fino al 2025 per il Superbonus.

In primo luogo, sono cambiate le scadenze del Superbonus, che viene prorogato:

  • fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, inclusi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto.
    La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
  • fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa, se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche: se alla data del 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

 

Con la Legge di Bilancio, relativamente ai bonus edilizi 2022, è stata estesa anche la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito d’imposta e sono state introdotte alcune semplificazioni in ordine agli adempimenti collegati.

In particolare, il legislatore ha provveduto ad estendere le due opzioni per la cessione del credito/sconto in fattura ai nuovi bonus riguardanti la realizzazione di autorimesse/posti auto pertinenziali e agli interventi di superamento delle barriere architettoniche, nonché ad eliminare il visto di conformità per i piccoli lavori.

 

È stata istituita una nuova detrazione al 75%:

  • per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
  • per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell’impianto, sono ammesse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

I limiti di spesa variano in base al numero delle unità immobiliari all’interno degli edifici: 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o che dispongano di uno o più accesso esterno autonomo; 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetterà per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e può essere fruita nella dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali oppure è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Dal 1° gennaio 2022 sono cambiate anche le regole nel caso di opzione dello sconto in fattura e cessione del credito per i piccoli lavori.

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato le disposizioni introdotte dal DL n. 157/2021, c.d. “Decreto Controlli Antifrodi”, ora soppresso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 novembre 2021. Pertanto per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura resta confermata la necessità del visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese sostenute.

Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di edilizia libera (di qualsiasi importo) e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi che beneficiano del bonus facciate.

Nel caso di cessione del credito/sconto in fattura del Bonus facciate sono sempre obbligatori il visto di conformità e l’attestazione di congruità, anche nel caso di opere classificate come “attività di edilizia libera” e di interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

La Legge di Bilancio ha chiarito che anche per i bonus edilizi “minori” le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità rientrano tra le spese detraibili.

Ha inoltre definito quali listini considerare per l’attestazione della congruità delle spese per gli interventi di ristrutturazione, sismabonus, e bonus facciate.

In particolare, ha specificato che per tali bonus per determinare la congruità dei prezzi, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del 6 agosto 2020 (decreto Requisiti), ossia i prezzari DEI, Regionali e delle province autonome o, nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi o parte degli interventi da eseguire, i prezzi indicati nell’Allegato I del suddetto D.M. 6 agosto 2020.

Per tutti i bonus edilizi 2022, incluso il Superbonus, per alcune categorie di beni, sarà possibile fare riferimento inoltre ai valori massimi che verranno stabiliti con apposito Decreto del Ministero della Transizione ecologica, di imminente emanazione.

Il Bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti è stato confermato anche nel 2022, ma con aliquota al 60% (anziché del 90%).

 

Cosa c’è da sapere sui bonus edilizi 2022

La legge di Bilancio per il 2022 ha previsto la proroga del “Bonus mobili”, per le spese sostenute fino al 2024 con le seguenti novità:

Per quanto riguarda la classe energetica degli elettrodomestici che possono essere acquistati fruendo del bonus, è ora specificato che la stessa deve essere la seguente:

  • forni, non inferiore alla classe A,
  • lavatrici / lavasciugatrici / lavastoviglie, non inferiore alla classe E.
  • frigoriferi e congelatori, non inferiore alla classe F.

La detrazione del 50% spetta su una spesa massima di:

  • € 10.000 per il 2022 (fino al 2020 era pari a € 10.000 e nel 2021 è stata innalzata a € 16.000)
  • € 5.000 per il 2023 e 2024.

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto” dei mobili / grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile “ristrutturato”.

È stato prorogato anche per il 2022, 2023 e 2024 il c.d. “Bonus verde”, ossia la detrazione del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, relativa agli interventi di:

  • “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Sia per il “Bonus Mobili”, che per il “Bonus Verde”, la detrazione spetta esclusivamente in dichiarazione dei redditi, in 10 rate annuali di pari importo, in questi casi non è possibile optare per l’opzione della cessione del credito/sconto in fattura.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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