Bonus casa: in caso di cambio di residenza del familiare convivente che ha sostenuto le spese, si perde la detrazione?

Bonus casa: in caso di cambio di residenza del familiare convivente che ha sostenuto le spese, si perde la detrazione?

DOMANDA

Buongiorno,

mio figlio due anni fa, facendo parte del nucleo familiare presso la mia abitazione ha sostenuto la spesa per impianto fotovoltaico per risparmio energetico, con rimborso detrazione fiscale a suo favore. Domanda: se dovesse prendere il domicilio altrove sempre nella stessa città, mantenendo la residenza attuale, perderebbe i futuri rimborsi? Grazie

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

per i bonus edilizi (c.d. Bonus casa), la detrazione Irpef spetta a chi possiede o detiene l’immobile in base a un titolo idoneo. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione può spettare anche al “familiare convivente” del possessore/detentore, a condizione che sostenga la spesa e che fatture e pagamenti risultino a lui intestati.

Con riferimento all’impianto fotovoltaico a servizio di un’abitazione, l’inquadramento ordinario è nel Bonus ristrutturazioni (c.d. Bonus casa) di cui all’art. 16-bis del TUIR, in quanto rientrante tra gli interventi che favoriscono il risparmio energetico e l’impiego di energia da fonti rinnovabili (restano salve ipotesi particolari come il c.d. Superbonus, soggette a regole specifiche).

Sul piano documentale, è opportuno conservare la documentazione (fatture, ricevute dei pagamenti, eventuali titoli/adempimenti edilizi e ogni ulteriore documento richiesto dalla prassi) ed effettuare, ove previsto, la comunicazione a ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori/collaudo tramite il portale dedicato.

A tale ultimo riguardo, l’eventuale omissione o tardività della comunicazione ENEA per il c.d. Bonus casa,  non determina di per sé la decadenza dalla detrazione, restando inteso che ai fini del visto di conformità sul modello 730 da parte del CAF ed in caso di successivo controllo formale ex art. 36-ter – DPR 600/1973 – dell’Agenzia delle Entrate, occorrerà comunque documentare tutti i requisiti previsti dalla tipologia dell’intervento effettuato.

Venendo alla domanda, se suo figlio ha sostenuto la spesa in qualità di familiare convivente presso la sua abitazione, l’eventuale successivo cambio di domicilio, non comporta la perdita delle quote residue di detrazione già avviate. Resta fermo, il rispetto dei requisiti soggettivi e documentali previsti dalla normativa vigente per accedere all’agevolazione, nonché la capienza Irpef necessaria per fruire delle rate di detrazione annuali.

Cosa c’è da sapere sul Bonus casa

In via generale, per i bonus edilizi le detrazioni spettano ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate ammette inoltre la fruizione della detrazione anche in capo al familiare convivente del possessore/detentore, purché sostenga effettivamente la spesa e la documentazione di spesa e di pagamento risulti correttamente intestata al soggetto che detrae.

Una volta maturato il diritto sulla base di tali presupposti, la fruizione delle quote annuali residue non dipende, di regola, da eventi successivi come la variazione del domicilio ma dalla corretta “titolarità originaria” del beneficio e dalla tracciabilità dei pagamenti.

L’attenzione va concentrata su tre profili tipici di controllo documentale:

  • la sussistenza dei requisiti al momento rilevante (di regola, inizio lavori o, se antecedente, momento del sostenimento della spesa);
  • la correttezza formale e sostanziale dei pagamenti (fattura + bonifico parlante) e dell’indicazione della detrazione in dichiarazione;
  • la conservazione documentale secondo la prassi e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate (titolo abilitativo o dichiarazione sostitutiva se non necessario, eventuali adempimenti condominiali, fatture/ricevute, ricevute dei bonifici, comunicazione ENEA ove prevista, ecc.).

La fruizione delle rate annuali resta subordinata alla capienza Irpef: l’assenza di imposta sufficiente può impedire l’utilizzo della quota nell’anno, indipendentemente dal fatto che i requisiti originari e la documentazione siano corretti.

In caso di dubbi, è possibile rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato per l’assistenza nella dichiarazione e nella verifica dei documenti.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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