Se acquisto un condizionatore e una lavastoviglie mi spetta la detrazione mobili e elettrodomestici al 50%?
- 19 Ottobre 2020
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Modello 730, Modello redditi PF, Quesito fiscale

Domanda
A luglio 2020 ho installato un nuovo condizionatore a pompa di calore con detrazione al 50%.
Ora ho acquistato una lavastoviglie A+++. Posso usufruire della detrazione mobili e elettrodomestici al 50%? Grazie
RISPOSTA
L’installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef indicata nell’art. 16-bis del Tuir.
La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2020 e va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
L’intervento consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Se la normativa edilizia applicabile non prevede alcun titolo abilitativo per la realizzazione dell’intervento di recupero del patrimonio edilizio in esame, è necessaria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000. In tale dichiarazione deve essere indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.5).
Venendo al suo quesito, la risposta è affermativa. Le confermo anche che la lavastoviglie rientra tra gli elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ per i quali spetta la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Cosa c’è da sapere
Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), ed occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.
Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento (circolare n. 7/2017).
In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
Potrebbe interessarti anche
-
Superbonus e primo SAL pagato dalla moglie: se il marito paga il secondo può chiedere la detrazione Irpef?
Superbonus e spese sostenute dalla moglie: se il marito paga il secondo SAL, può beneficiare della detrazione Irpef nella dichiarazione? Leggi la risposta al quesito
27 Dicembre 2022 -
Interessi mutuo: se casa e mutuo sono intestatati solo a un coniuge, l’altro può beneficiare della detrazione sostenendo le spese?
Per beneficiare della detrazione è necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario della casa
30 Novembre 2020