Spese sanitarie del figlio: a chi spetta la detrazione quando il pagamento è effettuato dall'altro genitore?

Spese sanitarie del figlio: a chi spetta la detrazione quando il pagamento è effettuato dall’altro genitore?

DOMANDA

Buonasera,
ho una spesa sanitaria di €1500 intestata a mia figlia, che è fiscalmente a mio carico. Questa spesa è stata pagata invece da mio marito che non è fiscalmente a mio carico. Come avviene la detrazione?

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 15, comma 1, lett. c), e comma 6, del TUIR, che riconosce una detrazione del 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente l’importo di € 129,11, anche quando siano sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.

Nel caso di specie:

  • la figlia è fiscalmente a carico della madre e non del padre;
  • il padre ha materialmente sostenuto la spesa;
  • la fattura è intestata alla figlia.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate è chiara nell’affermare che la detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio, a prescindere dal fatto che sia o meno il soggetto che beneficia della detrazione per figli fiscalmente a carico.

Poiché il documento di spesa è intestato alla figlia e non a uno dei genitori, le istruzioni ministeriali prevedono, in via ordinaria, la ripartizione della spesa in misura pari al 50% tra entrambi i genitori. Tuttavia, qualora l’onere sia stato sostenuto integralmente da uno solo di essi, quest’ultimo può fruire della detrazione sull’intero importo, annotando sul documento comprovante la spesa di averne sostenuto integralmente il costo.

Ne consegue che il padre, pur non avendo la figlia fiscalmente a carico nella propria dichiarazione dei redditi, può detrarre l’intera spesa di € 1.500, purché attesti sul documento di averla sostenuta integralmente.

Cosa c’è da sapere sulle spese sanitarie del figlio

Ai fini della detrazione fiscale, il presupposto fondamentale è che la spesa sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente che intende portarla in detrazione.

Quando il documento di spesa è intestato al figlio, come nel caso di specie, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono, in via ordinaria, la ripartizione della detrazione in misura pari al 50% tra i genitori. Tuttavia, qualora la spesa sia stata sostenuta integralmente da uno solo di essi, quest’ultimo può fruire della detrazione sull’intero importo, purché annoti sul documento di aver sostenuto integralmente l’onere.

Pertanto, il criterio determinante è l’effettivo sostenimento della spesa e non la circostanza che il figlio sia fiscalmente a carico dell’uno o dell’altro genitore. Di conseguenza, la detrazione compete al genitore che ha sostenuto l’onere, a prescindere dal fatto che sia o meno il soggetto che beneficia della detrazione per figli fiscalmente a carico.

Documentazione da conservare

Ai fini della detrazione, il padre dovrà:

  • conservare la fattura, la ricevuta o lo scontrino fiscale intestato alla figlia;
  • apporre sull’originale del documento un’annotazione autografa attestante di aver sostenuto integralmente la spesa, indicando una percentuale di imputazione pari al 100%;
  • dimostrare che il pagamento è stato effettuato con uno strumento tracciabile (bonifico, carta di credito, carta di debito o altro mezzo di pagamento tracciabile), ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 117/2026, salvo che la prestazione sia stata resa da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, per le quali il requisito della tracciabilità non è richiesto.

 

©️Photo Credit Shutterstock: VADZIM SHUBICH

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

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