Figli disabili maggiori di 30 anni: quando spettano le detrazioni nel 730/2026?

Figli disabili maggiori di 30 anni: quando spettano le detrazioni nel 730/2026?

DOMANDA

Buongiorno, mio figlio ha 37 anni ed è invalido all’80% ma non ha la 104 e vive con me. Posso richiedere alcuna forma di detrazione dal mio assegno di mantenimento che percepisco dall’Inps mensilmente?

RISPOSTA

Gentile lettrice,

in base alla normativa vigente per il 2026 (art. 12 TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2025), la detrazione per figli a carico di età superiore a 30 anni continua a spettare solo se il figlio è fiscalmente a carico e presenta una disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 e con risposta n. 243/2025, ha chiarito che la limitazione della detrazione Irpef per carichi di famiglia non impedisce di detrarre gli oneri sostenuti per un familiare fiscalmente a carico, purché sia rispettato il limite reddituale previsto dall’art. 12 TUIR. In pratica, il figlio può essere indicato nel prospetto dei familiari a carico anche se non genera la detrazione per figlio a carico, consentendo comunque la detrazione delle spese sostenute nel suo interesse.

Venendo al suo quesito, la sola invalidità civile all’80% non è sufficiente per ottenere la detrazione Irpef per figlio a carico oltre i 30 anni. La normativa richiede, infatti, il riconoscimento della disabilità ai sensi della Legge 104. Tuttavia, se suo figlio possiede redditi annui imponibili non superiori a €2.840,51, può comunque essere considerato fiscalmente a carico ai fini della detrazione di alcuni oneri sostenuti da lei nel suo interesse (ad esempio spese mediche), qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge.

Cosa c’è da sapere sulle detrazioni per figli disabili maggiori di 30 anni

Dal periodo d’imposta 2025, l’art. 12 del TUIR, come modificato dalla Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), ha ristretto l’ambito delle detrazioni per carichi di famiglia.

Per i figli fiscalmente a carico, la detrazione spetta, in linea generale, solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, salvo il caso di figli con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992. Per i figli di età inferiore a 21 anni resta ferma la disciplina dell’Assegno Unico e Universale.

Restano invariati i limiti reddituali per essere considerati fiscalmente a carico: €2.840,51 annui, elevati a €4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 243/2025, il compimento del trentesimo anno di età non determina automaticamente la perdita dello status di familiare fiscalmente a carico. Pertanto, anche quando non spetta la detrazione per figli a carico, il familiare può rilevare ai fini delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti nel suo interesse, purché sia rispettato il limite reddituale previsto dall’art. 12, comma 2, del TUIR.

In tale ipotesi, il contribuente potrà indicare nel quadro E del modello 730 gli oneri sostenuti per il familiare fiscalmente a carico, ove ricorrano i requisiti previsti per ciascuna specifica agevolazione fiscale, ad esempio spese sanitarie, spese di istruzione, premi assicurativi e altri oneri agevolabili.

Ai fini della corretta compilazione della dichiarazione, occorre quindi distinguere tra spettanza della detrazione per carichi di famiglia e possibilità di fruire delle agevolazioni per oneri sostenuti nell’interesse del familiare fiscalmente a carico, verificando sempre il requisito reddituale e la documentazione richiesta per la singola spesa.

 

©️Photo Credit: JulieK2 

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