Detrazione IRPEF 19% per acquisto auto per disabili: spetta all'intestatario della fattura anche se il bonifico è eseguito da un familiare?

Detrazione IRPEF 19% per acquisto auto per disabili: spetta all’intestatario della fattura anche se il bonifico è eseguito da un familiare?

DOMANDA

Salve, ho acquistato un’auto con agevolazioni legge 104. L’auto è intestata alla mia mamma beneficiaria legge 104.
L’ho pagata io con bonifico perché la mia mamma non era economicamente in grado di farlo. Può la mia mamma avere detrazioni Irpef al 19% tramite 730? In alternativa effettuare un bonifico intestato a me?
Grazie

RISPOSTA

Gentile lettrice,

la detrazione IRPEF del 19% sulla spesa sostenuta per l’acquisto auto, disciplinata dall’articolo 15, comma 1, lett. c) del TUIR, è riservata a specifiche categorie di beneficiari con disabilità, la cui condizione deve risultare dai verbali delle commissioni mediche competenti. In particolare, il diritto spetta ai non vedenti, ai sordi, ai soggetti con disabilità psichica o mentale titolari di indennità di accompagnamento, ai disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 3, comma 3, Legge 104/92) e ai disabili con ridotte o impedite capacità motorie (per i quali la detrazione è subordinata all’adattamento del veicolo).

In merito al suo quesito se sua madre ha un reddito IRPEF annuo superiore a 2.840,51 euro (senza computare le prestazioni assistenziali esenti come l’indennità di accompagnamento o la pensione di invalidità civile), lei non è considerata fiscalmente a carico. Pertanto, per poter esercitare il diritto alla detrazione, la fattura d’acquisto del veicolo deve essere tassativamente intestata a nome di sua madre.

Con specifico riferimento al pagamento, l’Agenzia delle Entrate (Risposte n. 484/2020) riconosce che un figlio possa anticipare materialmente il pagamento tracciabile per “solidarietà familiare”. Tale orientamento ribadisce che la detrazione spetta al contribuente indicato nel documento di spesa, anche se l’esecutore materiale del bonifico è un altro familiare. Tuttavia, la prassi suggerisce di formalizzare il passaggio di denaro mediante una dichiarazione sottoscritta dall’intestatario della fattura.

Con tale dichiarazione, sua madre attesterà che l’onere è stato da lei sostenuto e che la somma anticipata dal figlio è stata regolata tra le parti. Tale attestazione è indispensabile anche in sede di eventuale controllo documentale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73) per confermare il diritto alla detrazione in capo all’intestatario della fattura.

In ultimo è opportuno verificare che sua madre abbia la necessaria “capienza fiscale” sufficiente a coprire la quota di detrazione spettante che, ricordiamo, può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo per massimizzare la possibilità di sfruttare l’intera agevolazione.

Cosa c’è da sapere sulla detrazione IRPEF al 19% per acquisto auto per disabili

Per l’acquisto dei mezzi di locomozione la persona con disabilità ha diritto a una detrazione dall’IRPEF. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto (comprensivo di Iva) e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

La detrazione spetta una sola volta (cioè, per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato risulta cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione, in data antecedente al secondo acquisto.

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti (in vigore dal 2020) non impedisce di beneficiare delle detrazioni se la spesa viene materialmente pagata da un familiare.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 484/2020 , ha chiarito un principio fondamentale di solidarietà familiare:

– la detrazione spetta sempre al contribuente a cui è intestato il documento di spesa, anche se non è l’esecutore materiale del pagamento.

– è ammesso che un figlio utilizzi il proprio bancomat o bonifico per pagare una spesa con obbligo di tracciabilità del genitore.

Questo principio di “solidarietà familiare” permette a chi non ha immediata disponibilità di un proprio conto corrente di non perdere il beneficio fiscale.

Anche in sede di controllo documentale della dichiarazione dei redditi (ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73) , la prova del rimborso  al familiare (che può avvenire anche in contanti) viene attestata attraverso una dichiarazione sottoscritta da allegare alla documentazione.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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