Chi ha lavorato all’estero senza iscriversi all’Aire, come deve comportarsi con la dichiarazione dei redditi?

Chi ha lavorato all’estero senza iscriversi all’Aire, come deve comportarsi con la dichiarazione dei redditi?

DOMANDA

Sono una studentessa universitaria a Venezia e ho lavorato in Irlanda per un anno e mezzo senza iscrivermi all’Aire. Ho bisogno di alcune delucidazioni riguardo alla dichiarazione dei redditi prodotti in Irlanda nel 2018. Ho lavorato in un bar-pizzeria da giugno 2018 a novembre 2019 sempre nello stesso locale. So bene di essere in ritardo con la presentazione della dichiarazione e della sanzione di 25€ se presento la dichiarazione ritenuta tardiva entro il 29 febbraio 2020, con ravvedimento operoso.
Vorrei chiedere se il bonus Renzi, detrazioni del lavoro, tasse universitarie mi spettano in dichiarazione.
Inoltre, so che c’è la convenzione per evitare la doppia imposizione, pertanto dovrei pagare la differenza delle tasse, nel mio caso del 3% ma dato che l’Irlanda mi ha reso tutte le tasse detratte ogni settimana in busta paga, e l’importo del reddito estero è inferiore ai 15.000€, devo dichiarare il 23%?
Grazie

RISPOSTA

In generale, i contribuenti fiscalmente residenti in Italia sono tenuti a dichiarare i redditi da lavoro dipendente svolto all’estero. Tale principio vale in presenza di una “convenzione contro le doppie imposizioni” tra l’Italia e lo stato estero in cui il lavoro è svolto, come accade anche nel caso della convenzione ratificata tra Italia e Irlanda.

Pertanto, per il caso rappresentato, il reddito da lavoro da Lei percepito in Irlanda nell’anno d’imposta 2018, andrà assoggettato a tassazione anche in Italia, facendolo concorrere al reddito complessivo tramite “presentazione tardiva” del modello Redditi PF 2019 (entro il 2 marzo 2020).
Nel caso in cui nell’anno d’imposta 2018 Lei abbia svolto in via esclusiva e continuativa la propria attività lavorativa in Irlanda per un periodo superiore a 183 giorni, il reddito imponibile in Italia potrà essere determinato sulla base delle “retribuzioni convenzionali” definite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero delle Finanze del 20 dicembre 2017, pubblicato in G.U. del 18/01/2018 n.14. Nel caso in cui non sia possibile ricondurre l’attività svolta in uno dei settori economici elencati nel decreto ministeriale, è possibile non applicare il particolare regime delle “retribuzioni convenzionali”, ma considerare l’importo percepito che risulta dalla certificazione estera. La doppia imposizione, conseguente al pagamento a titolo definitivo delle imposte in Irlanda, potrà comunque, in tutto o in parte, essere neutralizzata mediante l’applicazione dell’articolo 165 del Tuir, previa compilazione del quadro CE della dichiarazione dei redditi PF 2019, riportando sia il reddito di fonte estera che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia sia le imposte estere resesi definitive che si intende scomputare dall’imposta netta italiana.
In ultimo, riguardo al bonus Renzi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fruizione è conseguibile sia in relazione al reddito effettivo percepito sia a quello quantificato sulla base della “retribuzione convenzionale” (circolare 9/E/2014).

Cosa c’è da sapere

Il mantenimento della residenza in Italia comporta l’obbligo di pagare le imposte nel nostro Paese anche sui redditi prodotti all’estero, sulla base del principio della worldwide taxation (art.3 D.P.R. 22.12.1986, n.917), salvo previsioni particolari contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Secondo la norma citata, infatti, i soggetti residenti pagano le imposte nel Paese di residenza sulla base dei redditi ovunque prodotti, mentre i soggetti non residenti pagano le imposte nel Paese nel quale lavorano solo sull’ammontare dei redditi ivi prodotti (principio della fonte e della territorialità). La legislazione fiscale italiana introduce la nozione di “residenza” all’art.2, D.P.R. 917/1986, che considera fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, ossia per più di 183 giorni nell’anno d’imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.

Per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, in deroga alle ordinarie regole, l’art. 51, comma 8 bis,TUIR prevede che: “… il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni , è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale”.

Nel caso in cui il contribuente abbia svolto in via esclusiva e continuativa per più di 183 giorni nei 12 mesi precedenti la propria attività lavorativa all’estero (come lavoratore dipendente), il reddito da dichiarare dovrà essere determinato con riferimento ai redditi delle “retribuzioni convenzionali” in relazione al suo inquadramento e al settore di attività indipendentemente dall’importo indicato nella Certificazione estera. Per l’anno d’imposta 2018 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero delle Finanze del 20 dicembre 2017 in G.U. del 18/01/2018 n.14 che determina quali sono le retribuzioni da utilizzare suddivise per settori, per qualifica e per fasce.

È importante evidenziare che, in questo caso, anche le ritenute assolte in via definitiva all’estero vanno rapportate al “reddito convenzionale” (se il reddito convenzionale è più basso di quello dell’attestazione anche le ritenute vanno ridotte proporzionalmente). Si evidenzia che la Circolare 20/2011 ha chiarito che nel caso in cui non sia possibile ricondurre l’attività svolta dal dipendente in uno dei settori economici elencati nel decreto ministeriale, è possibile non applicare il particolare regime delle “retribuzioni convenzionali” ma considerare l’importo che risulta dalla certificazione.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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