Pensioni svizzere AVS (1° pilastro) e LPP (2° pilastro) accreditate su conto svizzero: quali sono gli obblighi fiscali per un soggetto residente in Italia?

Pensioni svizzere AVS (1° pilastro) e LPP (2° pilastro) accreditate su conto svizzero: quali sono gli obblighi fiscali per un soggetto residente in Italia?

DOMANDA

Buongiorno, mio marito,75 anni, pensionato AVS e LPP in Svizzera, da gennaio 2024 ha residenza solo in Italia. Le pensioni vengono accreditate su banca Svizzera senza ritenuta.
Possiede un immobile a reddito sito in Svizzera, che viene tassato in Svizzera. A che tassazione è soggetto in Italia e su quali redditi? È soggetto a IVIE? Deve presentare denuncia redditi italiana nel 2025 per il 2024? Deve compilare il quadro RW? Sento opinioni divergenti… Mi potete aiutare?
Ringrazio e saluto cordialmente.

RISPOSTA

Gentile lettrice,

le rendite da pensioni svizzere AVS e LPP, beneficiano di un regime speciale di imposta sostitutiva del 5%.

Se questa ritenuta non è stata applicata da un intermediario italiano, il contribuente è tenuto ad autoliquidare e versare tale imposta tramite la dichiarazione dei redditi. In questo caso, il reddito non concorre alla tassazione ordinaria IRPEF.

La disposizione normativa dove l’accredito avviene su una banca Svizzera senza l’intervento di un intermediario finanziario italiano è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023  (art.76, comma 1-ter, della Legge n. 413/1991.

Questa disposizione stabilisce chiaramente che, anche se le pensioni AVS (primo pilastro) e LPP (secondo pilastro) vengono accreditate direttamente su una banca svizzera, senza l’intervento di un intermediario italiano, restano comunque soggette a una imposta sostitutiva fissa e definitiva del 5%.

Venendo al quesito, la legge ha confermato che il trattamento fiscale agevolato del 5% si applica a prescindere dal canale di pagamento. Poiché non c’è un soggetto in Italia che può operare la ritenuta, il nuovo residente fiscale (suo marito) è tenuto a versare autonomamente questo 5% tramite la dichiarazione dei redditi italiana. Questo evita che le somme vengano tassate con l’IRPEF ordinaria, meno favorevole.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione (ad esempio con la Risposta n. 125/2024) stabilendo che il regime agevolato del 5% si applica anche quando i fondi sono canalizzati su conti svizzeri.

Venendo al suo quesito, la residenza in Italia di suo marito impone la dichiarazione di tutti i redditi esteri imponibili, anche se già tassati (applicando poi il credito d’imposta per evitare la doppia tassazione), e l’adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale ove espressamente richiesti.

Poiché la fattispecie può essere particolarmente complessa a causa della combinazione di redditi esteri e di obblighi patrimoniali di monitoraggio (Quadro RW e IVIE per l’immobile e il conto in Svizzera), per garantire la corretta applicazione delle norme, si consiglia di affidarsi ad un professionista abilitato (CAF o commercialista specializzato).

 

Cosa c’è da sapere pensioni svizzere AVS (1° pilastro) e LPP (2° pilastro)

Se si è residenti fiscali in Italia e si percepisce una pensione dalla Svizzera, l’obbligo di pagare le imposte e di presentare la dichiarazione dei redditi dipende dalla natura della pensione (pubblica o privata) e dal meccanismo di pagamento. In linea generale, le pensioni estere sono quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero in seguito al lavoro prestato in quello Stato. Le Convenzioni contro le doppie imposizioni, come quella tra Italia e Svizzera, stabiliscono le regole.

Per quanto riguarda le pensioni di previdenza sociale svizzera:

  • pensione AVS e LPP (Primo e Secondo Pilastro): queste rendite, percepite da persone residenti in Italia, sono soggette a una tassazione fissa e definitiva del 5% a titolo di imposta.
  • Obbligo di Dichiarazione: se l’accredito della pensione avviene tramite un intermediario finanziario residente in Italia (come una banca italiana) che ha già applicato la ritenuta del 5%, il contribuente è esonerato dall’obbligo di indicare questo reddito nella dichiarazione dei redditi e non dovrà pagare ulteriori imposte.
  • Pensioni Pubbliche (es. da enti statali): queste sono generalmente tassate solo in Svizzera se il pensionato possiede la cittadinanza svizzera. In caso contrario, sono tassate solo in Italia.
  • Pensioni Private: queste, in linea generale, devono essere tassate solo in Italia.

Occorre poi verificare se la ritenuta del 5% è stata già operata in Italia. In caso affermativo, l’obbligo dichiarativo è escluso per le rendite AVS/LPP.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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