Si può usufruire del bonus mobili anche se non si è beneficiari della detrazione di recupero edilizio?

Si può usufruire del bonus mobili anche se non si è beneficiari della detrazione di recupero edilizio?

DOMANDA

Ho acquistato appartamento e devo fare scia per lavori ristrutturazione edilizia straordinaria (creazione secondo bagno). Sulla scia apparirà sia il mio nome che quello di mio padre come committenti. Io userò lo strumento della cessione del credito con Poste Italiane per i costi di ristrutturazione. Per l’acquisto dei mobili è possibile che sia mio padre sia il beneficiario delle detrazioni a 10 anni? (siamo ancora conviventi)
Grazie

RISPOSTA

La cessione del credito riguarda anche le spese per “ristrutturazioni edilizie” che beneficiano della detrazione del 50% ma la norma che dispone l’ulteriore agevolazione del c.d. bonus mobili (art. 16 del decreto legge n. 63/2013) chiarisce espressamente che il beneficio spetta unicamente al contribuente che usufruisce della “detrazione” per le spese di recupero edilizio. Per esempio, se le spese di manutenzione straordinaria sono sostenute soltanto da un contribuente e quelle per l’arredo da un altro contribuente avente titolo, il bonus per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

In merito al suo quesito, se suo padre per le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria richiamati nella Scia, non beneficerà, almeno in parte, della relativa detrazione in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF), non potrà conseguire il diritto al bonus per le spese di acquisto dei mobili.

Cosa c’è da sapere
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2020 ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia (usufruendo della relativa detrazione) iniziato a partire dal 1° gennaio 2019.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.

I documenti da conservare sono:

  • l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
  • le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura. Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero.

Dal 2018 è necessario comunicare all’Enea gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici, asciugatrici).

Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea, alla pagina http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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