Spese sanitarie per figli: la detrazione può essere fruita anche dal genitore che non ha a carico i figli al 100%?

Spese sanitarie per figli: la detrazione può essere fruita anche dal genitore che non ha a carico i figli al 100%?

DOMANDA

Buongiorno,
sono coniugata e ho due figli che sono a carico al 100% a a mio marito. Le spese sanitarie (es. scontrini con i loro codici fiscali) posso detrarle nel mio 730 in misura del 50% o non posso essendo che dal mio CU non risultano a carico mio?

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

in linea generale, la detrazione spetta al genitore che ha  sostenuto le spese sanitarie dei figli.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione spetta al genitore che sostiene le spese nell’interesse dei propri figli, anche se non fruisce delle detrazioni per “carichi di famiglia” che risultano attribuite interamente all’altro genitore.

Pertanto, nell’ipotesi in cui i documenti risultano intestati ai figli,  le spese andranno suddivise tra i due genitori nella misura percentuale in cui queste sono state effettivamente sostenute.

Tornando al suo quesito, le spese sanitarie dei figli potranno certamente essere portate in detrazione nell’annuale dichiarazione dei redditi anche in assenza del relativo carico fiscale, risultante dalla CU o dalla compilazione del prospetto dei carichi di famiglia della dichiarazione. A tal fine, rileverà l’annotazione della percentuale di ripartizione della spesa da lei sostenuta (es. 50%), da apporre sugli “scontrini parlanti” che  evidenziano natura,  qualità,  quantità del prodotto e codice fiscale del figlio acquirente.

Cosa c’è da sapere sulla detrazione spese sanitarie per figli a carico

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali, le spese per l’abbonamento al trasporto pubblico, le spese in favore dei figli con disturbi specifici dell’apprendimento – DSA) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.

In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto “Familiari a carico” sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero) o perché il figlio ha meno di 21 anni.

Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico.

In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

In generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse dei familiari a carico, anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anch’esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, fermo restando le specifiche ipotesi in materia di acquisto di autovetture per persone con disabilità e spese per la frequenza di asili nido. Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta, (si vedano le istruzioni Agenzia Entrate compilazione mod.730/2024).

Un’importante novità, in vigore dal 1° gennaio 2020, è quella introdotta dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 679 e 680 legge n. 160/2019): ha previsto che la detrazione del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, tra i quali rientrano le spese sanitarie, è fruibile soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Tuttavia, il versamento in contanti continua a essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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