Ristrutturazione edilizia: in caso di contitolarità a chi deve essere intestata la fattura per fruire della detrazione?

Ristrutturazione edilizia: in caso di contitolarità a chi deve essere intestata la fattura per fruire della detrazione?

DOMANDA

Buongiorno,
siamo marito e moglie, conviventi, coniugi, in casa di proprietà cointestata abbiamo ristrutturato il bagno come ristrutturazione con recupero spesa al 50%. La fattura dei sanitari a me intestata è stata pagata con bonifico da c/c di mia moglie, è comunque possibile detrarre la spesa da 730 che peraltro facciamo congiunto? Grazie, saluti.

RISPOSTA

Gentile lettore,

in presenza delle condizioni, l’agevolazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia può essere fruita da tutti i soggetti che avendo “titolo idoneo” sull’immobile (es. possessore dell’immobile, familiare convivente, ecc.), hanno effettivamente sostenuto la spesa.

Relativamente all’intestazione dei documenti di spesa è possibile fare riferimento all’orientamento estensivo dell’Agenzia delle Entrate che prevede che qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti essere intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti invece, intestatario dei predetti documenti.

A tal fine, è necessario che i documenti di spesa della ristrutturazione edilizia, siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1, e Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.1).

Tornando al suo quesito, la detrazione potrà essere ripartita e indicata nel modello 730 congiunto in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno. Sul documento di spesa, sia pure intestato soltanto al lettore, dovrà essere riportata la dicitura: “Spesa sostenuta al… %  per cento da X e al… % per cento da Y” con indicazione dei rispettivi codici fiscali.

 

Cosa c’è da sapere sulla ristrutturazione edilizia e documentazione

I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.

In particolare, oltre alla ricevuta del bonifico, sono tenuti a conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione edilizia.

Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione necessaria, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

Inoltre, il contribuente deve essere in possesso di:

  • domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), qualora dovuta;
  • delibera dell’assemblea di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, ecc.) o se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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