Modello 730/2024: cosa c’è di nuovo?

Modello 730/2024: cosa c’è di nuovo?

Da quest’anno, è stata estesa la possibilità ai lavoratori dipendenti e pensionati, di chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate il rimborso che scaturisce dal Modello 730 o di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro il 1° luglio per il saldo e il primo acconto (essendo il 30 giugno domenica) ed entro il 2 dicembre per il secondo o unico acconto (essendo il 30 novembre sabato e il 1° dicembre domenica).

Prima dell’introduzione del decreto legislativo n. 1/2024, i lavoratori dipendenti e pensionati dovevano attendere il rimborso del credito da 730 attraverso il proprio sostituto d’imposta, spesso in tempi lunghi o a rate. Il rimborso era limitato alle sole ritenute a debito del sostituto, causando spesso erogazioni frazionate nei mesi da luglio a dicembre. In caso di incapienza, ovvero quando le ritenute Irpef non erano sufficienti a coprire il credito, l’importo non rimborsato doveva essere riportato l’anno successivo.

A seguito dell’introduzione del decreto legislativo n. 1/2024, i contribuenti possono ora scegliere di percepire direttamente dall’Agenzia delle Entrate l’importo del credito spettante, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. Il rimborso può avvenire, dunque, in un’unica soluzione entro l’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, superando le tempistiche del passato.

All’interno della sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” del Modello 730/2024, sarà necessario barrare l’apposita casella “Mod.730 senza sostituto”.

Di conseguenza:

– chi ha problemi con il proprio Sostituto ad avere il conguaglio potrà ricevere il rimborso dall’Agenzia delle Entrate presentando il 730 «dipendenti senza sostituto»;

– chi ha un conguaglio a debito potrà scegliere di versarlo con F24 pagando anche a «rate» e decidendo magari di ricalcolare l’acconto di novembre se le condizioni dovessero variare.

Oltre ai lavoratori dipendenti e pensionati il Modello 730 dal 2024 può essere utilizzato anche:

  • per la rivalutazione del valore dei terreni;
  • per dichiarare redditi di capitale di fonte estera assoggettati ad imposta sostitutiva;
  • per dichiarare investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria e determinare le imposte sostitutive dovute (Ivafe, Ivie e Imposta cripto attività) compilando il nuovo quadro W ora interno al 730.

Inoltre, potranno essere indicate tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita Iva, in modo tale da riservare l’utilizzo del Modello Redditi PF ai soli contribuenti IVA.

 

Come si presenta il Modello 730/2024

  • in modalità online dalla propria pagina personale dell’Agenzia delle Entrate, accedendo tramite SPID, CIE o CNS, in modalità precompilata con o senza modifiche;
  • tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
  • attraverso professionisti abilitati (es. commercialisti);
  • tramite sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico).

 

Le scadenze * per chi presenta il 730 ordinario al CAF  

ENTRO IL 15 GIUGNO per le dichiarazioni presentate dai contribuenti al CAF entro il 31 maggio;

ENTRO IL 29 GIUGNO per le dichiarazioni presentate dai contribuenti al CAF dal 1° al 20 giugno;

ENTRO IL 23 LUGLIO per le dichiarazioni presentate dai contribuenti  al CAF dal 21 giugno al 15 luglio;

ENTRO IL 15 SETTEMBRE per le dichiarazioni presentate dai contribuenti  al CAF dal 16 luglio al 31 agosto;

ENTRO IL 30 SETTEMBRE per le dichiarazioni presentate dai contribuenti  al CAF dal 1° al 30 settembre.

* I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

 

Le principali novità

  • Riforma del lavoro sportivo

Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo.

  • Tassazione agevolata mance

Le mance destinate ai lavoratori nei settori della ristorazione e delle attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e a scelta del lavoratore possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%.

  • Detrazione personale comparto sicurezza

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.

  • Detrazioni e bonus edilizi

Con il recepimento delle novità in materia di Superbonus per le spese sostenute nel 2023 salvo eccezioni si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%.

La detrazione Superbonus relativa alle spese per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, può essere ripartita in dieci quote annuali a partire dal periodo d’imposta 2023 su opzione del contribuente, a condizione che le stesse non siano state indicate nella dichiarazione 2023 riferita all’anno d’imposta 2022 (che prevedeva esclusivamente la suddivisione in quattro quote annuali).

L’opzione della detrazione in 10 rate, esercitata nel 730/2024, è irrevocabile (articolo 2, comma 3-sexies del D.L. 11/2023).

Per l’anno d’imposta 2023 il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è stato ridotto a 8.000 euro.

  • Crediti d’imposta

L’introduzione dei nuovi crediti di imposta per mediazioni, negoziazione e arbitrato, nonché per il contributo unificato e la contestuale eliminazione del credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica.

 

Visto di conformità e compensazioni

I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare, nei casi previsti, che i dati indicati nel Modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi ad oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

È necessario poi chiedere l’apposizione del visto di conformità se si intende utilizzare in compensazione crediti d’importo superiore a 5.000 euro (articolo 3 del decreto-legge n.50 del 2017). Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nei termini di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

 

Redditi o contributi da dichiarare anche con il Modello Redditi Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Modello 730/2024 devono, inoltre, presentare nei modi e nei termini previsti per la presentazione del Mod. Redditi 2024:

il quadro RM del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024 se hanno percepito nel 2023:

– interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva (prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni);

– indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;- proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%;

– redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

I contribuenti che presentano il Modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024 non possono però usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro. I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del Mod. REDDITI Persone Fisiche 2024;

il quadro RT del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024, se nel 2023 hanno realizzato:

– plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito e da coloro che hanno realizzato plusvalenze da cripto attività;

– minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2023 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni) e i dati relativi al valore normale delle cripto attività;

il quadro RU e ove necessario in relazione alla tipologia del credito d’imposta utilizzato, anche il quadro RS del Modello REDDITI Persone fisiche 2024 da parte degli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972), se nel corso del 2023 hanno usufruito di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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