IMU e abitazione ereditata in cooperativa indivisa: io e mia sorella siamo tenuti al pagamento?
- 15 Gennaio 2026
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Io, mio fratello e mia sorella abbiamo ereditato alla morte dei nostri genitori una casa in cooperativa non ancora divisa. Siamo tenuti al pagamento dell’IMU anche se la casa è chiusa, non ci abita nessuno?
RISPOSTA
Gentile lettrice,
ai fini IMU, nelle cooperative a proprietà indivisa il soggetto passivo non è l’assegnatario dell’alloggio, in quanto l’assegnazione non costituisce un diritto reale, ma un diritto personale di godimento. La soggettività passiva permane in capo alla cooperativa, quale proprietaria dell’immobile (Cassazione n. 654/2007 e Risoluzione MEF n. 5/DF/2007). In questi casi, è necessario verificare l’atto di assegnazione o lo Statuto per accertare la natura ‘indivisa’ della proprietà e acquisire una visura catastale aggiornata.
Per quanto riguarda le cooperative a proprietà divisa, il socio diviene soggetto passivo solo a seguito del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale (Cassazione n. 16130/2004).
In merito al suo quesito, poiché l’alloggio risulta attualmente non utilizzato, non è possibile applicare l’assimilazione ad abitazione principale (Art. 1, comma 741, Legge n. 160/2019), la quale richiede che il socio assegnatario vi stabilisca la propria dimora abituale e residenza anagrafica.
Tuttavia, qualora anche uno solo dei fratelli, previo perfezionamento del subentro nel rapporto sociale e nel contratto di godimento, vi trasferisse la residenza e la dimora, l’intera unità immobiliare verrebbe assimilata per legge ad abitazione principale. In questa fattispecie, l’esenzione si applicherebbe all’intero immobile (purché non di lusso cat. A/1, A/8, A/9), esonerando la cooperativa dal versamento del tributo e, di conseguenza, i coeredi dal rimborso di qualsiasi quota IMU.
Cosa c’è da sapere su IMU e abitazione ereditata in cooperativa indivisa
Ai fini IMU, occorre distinguere tra cooperative a proprietà divisa e indivisa partendo dalla natura del titolo che lega il socio all’immobile. Tale relazione costituisce il presupposto essenziale per individuare il trattamento fiscale applicabile (esenzione o tassazione).
Cooperative a proprietà indivisa:
In questa fattispecie, il socio non possiede l’alloggio, ma ha un diritto di godimento a tempo indeterminato.
Formalmente il soggetto passivo ai fini IMU è la cooperativa e l’eventuale assimilazione all’abitazione principale (Art. 1, comma 741, L. 160/2019) si applica all’unità immobiliare nel suo complesso soltanto se l’alloggio (non di lusso A/1; A/8; A/9) è “adibito ad abitazione principale” da un socio assegnatario (o dagli eredi che ne hanno preso il posto nel diritto di godimento).
Il socio deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nell’immobile.
Per i soci studenti universitari l’esenzione spetta anche se non hanno la residenza nell’alloggio (deroga specifica per i “fuori sede”).
Cooperative a proprietà divisa:
La cooperativa costruisce gli alloggi con l’obiettivo finale di trasferire la proprietà individuale ai singoli soci.
Il regime di proprietà della cooperativa è solo transitorio. Ai fini IMU non esiste un’esenzione automatica per “assimilazione” come per le cooperative a proprietà indivisa.
L’immobile segue le regole standard:
- se l’immobile è finito ma non ancora assegnato (immobile “merce”), la cooperativa può godere dell’esenzione prevista per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita (se non locati);
- dal momento in cui viene stipulato il rogito o il verbale di assegnazione con trasferimento di proprietà, il socio diventa il proprietario a tutti gli effetti. Per non pagare l’IMU, il socio dovrà stabilirvi la propria abitazione principale (residenza e dimora abitale). Se non vi risiede, pagherà l’IMU come “seconda casa“.
La Nuova “Piattaforma IMU”
A partire dall’anno d’imposta 2026, l’efficacia delle aliquote IMU deliberate dai Comuni è subordinata dall’adozione del prospetto digitale standardizzato sul portale del MEF.
In questo nuovo scenario, sebbene la distinzione tra cooperativa a proprietà divisa o indivisa rimanga il presupposto giuridico fondamentale, la piattaforma ministeriale diventa lo strumento ufficiale per convalidare il regime fiscale e le relative agevolazioni.
I Comuni hanno avuto accesso a questo sistema già dal 12 novembre 2025, con l’attivazione della funzione “Gestione IMU” necessaria per trasmettere i dati che regoleranno l’imposta per il 2026.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
Potrebbe interessarti anche
-
Borsa di studio esente: nel modello 730, mio figlio è da considerare fiscalmente a carico dei genitori oppure no?
Se suo figlio, in qualità di percettore di una borsa di studio “esente”, non ha conseguito nell’anno d’imposta 2023, altri redditi imponibili che concorrono alla formazione del suo reddito complessivo, può continuare ad essere considerato fiscalmente a suo carico.
21 Maggio 2024 -
Bonus mobili: cosa si intende per “data di fine lavori” e entro quando va inviata la comunicazione dei dati all’ENEA?
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), utile per il Bonus mobili, e necessaria per interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgono le parti strutturali dell’immobile, va presentata al Comune prima dell’inizio dei lavori e ha una validità di tre anni.
6 Febbraio 2025



