Un genitore che acquista la casa per il figlio, nella quale andranno a vivere, può detrarre gli interessi sul mutuo?
- 28 Febbraio 2020
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, Quesito fiscale
DOMANDA
Vorrei acquistare la casa a mio figlio che non ha reddito, è nelle categorie protette, ed è a mio carico. Vorrei intestarla a lui come prima abitazione per viverci insieme. Il mutuo sarà intestato a me.
Vorrei capire se posso detrarre gli interessi e se è fattibile.
Grazie
RISPOSTA
L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR stabilisce che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori. Per fruire della detrazione, è necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare, anche se non deve esserci corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi (Circolare Agenzia entrate n. 7 del 26.01.2001).
Il requisito congiunto di “acquirente e mutuatario” è, pertanto, sempre necessario, tranne che nell’ipotesi di mutui contratti anteriormente all’anno 1991 per i quali è previsto che la detrazione degli interessi passivi spetta anche ai soggetti che non siano titolari di redditi di fabbricati.
Tornando al suo quesito se il mutuo sarà intestato a lei per poterlo detrarre dovrà essere titolare anche di una “quota” dell’immobile. Ad esempio potrà acquistare il diritto di proprietà nella misura del 5% e risultare intestataria del mutuo nella misura del 100%. In questo caso, fermo restando la sussistenza degli altri requisiti, avrà diritto a detrarre l’intera quota degli interessi passivi pagati nell’anno nel limite massimo di euro 4.000.
Cosa c’è da sapere
L’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR stabilisce che in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, su un importo massimo di euro 4.000. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Per fruire della detrazione, è comunque necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare, anche se non deve esserci corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi (Circolare 26.01.2001 n. 7, risposte 2.3 e 2.5).
In linea generale, in caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia e, quindi, non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.
Unica eccezione a tale regola riguarda i mutui stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. È previsto, infatti, che nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra i due coniugi di cui uno a carico dell’altro, ed entrambi comproprietari dell’immobile, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per l’intera quota. La condizione di coniuge fiscalmente a carico deve sussistere nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può fruire nuovamente della detrazione.
Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria, a condizione che l’immobile non venga locato.
Al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, la detrazione è riconosciuta anche se il mutuo è contratto per l’acquisto di un immobile non adibito a dimora abituale, essendo sufficiente che l’immobile costituisca l’unica abitazione di proprietà.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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