Esenzione IMU: se io e mio marito siamo residenti in due immobili e in due comuni diversi, chi è esente dal pagamento?

Esenzione IMU: se io e mio marito siamo residenti in due immobili e in due comuni diversi, chi è esente dal pagamento?

DOMANDA

Io e mio marito siamo proprietari di due unità immobiliari, abbiamo la residenza in due comuni diversi e abbiamo usufruito delle agevolazioni IMU per entrambe le prime case.
Quest’anno con delibera della Corte di Cassazione dobbiamo decidere per quale unità usufruire dell’esenzione.
Premetto che io risiedo nell’appartamento, insieme a mio figlio e alla sua famiglia (4 persone), per il quale mio marito paga per l’IMU un importo molto più alto di quello che io pago per la casa in cui risiede lui. Con quale criterio posso decidere per quale unità usufruire della detrazione? Mi conviene fare un contratto di comodato d’uso a mio figlio e pagare così la tassa al 50%?

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

a seguito dei contenziosi che si sono venuti a creare sulle agevolazioni prima casa nei casi in cui i coniugi, proprietari di due abitazioni in comuni diversi, avevano separato le proprie residenze e usufruito per entrambe dell’esenzione IMU, è intervenuto il Legislatore con il decreto fiscale collegato al Bilancio 2022.

In base alle nuove previsioni, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze valgono per uno solo di essi, a scelta degli stessi componenti del nucleo familiare. Questo è valido sia nel caso gli immobili siano situati nello stesso territorio comunale, sia se gli immobili si trovino in comuni diversi.

Tornando al suo quesito potete scegliere liberamente quale delle due abitazioni sarà esente da IMU in quanto costituisce abitazione principale. Per comunicare al Comune quale abitazione usufruisce dell’esenzione potrà anche presentare la dichiarazione IMU la cui scadenza, per le variazioni intervenute nell’anno 2022, è prevista al 30 giugno 2023. Nelle annotazioni della dichiarazione potrà riportare la seguente dicitura per dare evidenza della scelta operata “abitazione principale del nucleo familiare ex art.1, comma 741, lett. b) della Legge n. 160/2019”.

L’altro immobile, invece, sconterà l’imposta nella misura ordinaria. Con riguardo al contratto di comodato a suo figlio se lei possiede due immobili in comuni diversi si ritiene che non sussistono i requisiti per usufruire dell’agevolazione

Cosa c’è da sapere sullesenzione IMU

L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso). L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

Per le abitazioni concesse in comodato ad uso gratuito a parenti entro il primo grado (genitori-figli) il legislatore ha previsto la possibilità di ridurre del 50% la base imponibile su cui calcolare l’IMU.

Si tratta di una disposizione che limita il beneficio ad un numero limitato di casi:

  • l’agevolazione è prevista solo ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli);
  • il contratto di comodato tra il proprietario dell’immobile (comodante) e il genitore/figlio (comodatario) deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate;
  • per il comodatario deve costituire la propria abitazione principale (è necessario, pertanto, il doppio requisito della “residenza anagrafica” e della “dimora abituale”);
  • gli immobili non devono essere accatastati alle categorie A1, A8, A9;

Il comodante inoltre, deve:

  • possedere un solo immobile in Italia (quello dato in comodato al genitore/figlio) e al contempo deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune ove è ubicato l’immobile;
  • oppure, in alternativa, potrà possedere anche due immobili ma entrambi ubicati nel medesimo comune di cui uno destinato a propria abitazione principale e l’altro a quella del comodatario (genitore/figlio);

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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