Detrazioni per coniuge a carico: ne ho diritto se trasferisco la residenza all’estero?
- 1 Ottobre 2025
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale

DOMANDA
Buongiorno, se mi trasferisco all’estero ho diritto al contributo per moglie a carico?
RISPOSTA
Gentile lettore,
il diritto alle detrazioni per il coniuge a carico per i contribuenti che si trasferiscono all’estero è regolato dalla normativa sui non residenti. Tali disposizioni stabiliscono che in via generale, i non residenti non possono usufruire delle detrazioni d’imposta per familiari a carico, anche in presenza di redditi prodotti in Italia. Tuttavia, esistono delle importanti eccezioni create per garantire la parità di trattamento, soprattutto per i cittadini UE.
Venendo al suo quesito, in caso di trasferimento della residenza all’estero nel 2025, valgono le seguenti condizioni generali:
- se lei è cittadino italiano o di uno Stato membro UE o SEE (Spazio Economico Europeo: Norvegia, Islanda e Lichtenstein) e produce in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo, può continuare a beneficiare delle detrazioni per coniuge a carico (c.d. “non residenti Schumacher”, art. 24, comma 3-bis, del TUIR). Se non produce in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo, non potrà beneficiare delle detrazioni per coniuge a carico, indipendentemente dalla sua cittadinanza;
- se non è cittadino italiano o di uno Stato membro UE o SEE, non potrà beneficiare delle detrazioni per familiari a carico residenti all’estero;
- se possiede la cittadinanza italiana o di un Paese UE/SEE e ha una doppia cittadinanza resta in vigore il diritto alle detrazioni per carichi familiari, indipendentemente dalla residenza dei familiari.
Nel rispetto dei requisiti previsti per fruire della detrazione è importante ricordare che il coniuge è considerato fiscalmente a carico quando possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Cosa c’è da sapere sulle detrazioni per carichi di famiglia per l’anno 2025
La legge di bilancio 2025 (l. 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto importanti modifiche all’articolo 12 del TUIR in materia di detrazioni per carichi di famiglia.
La detrazione di 950 euro per figli a carico è riconosciuta solo per i figli di età compresa tra 21 e 30 anni. Per i figli che compiono 30 anni nel corso dell’anno, la detrazione non spetta più dal mese del compimento del 30° anno di età, a meno che non abbiano una disabilità riconosciuta.
Per i figli con disabilità accertata ai sensi della legge n. 104/1992, la detrazione continua a spettare senza limiti di età. La detrazione è estesa anche ai figli affiliati e ai figli del coniuge deceduto che convivono con il contribuente.
La detrazione per “altri familiari” a carico è stata limitata ai soli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) che convivono con il contribuente.
Non è più possibile fruire della detrazione per le altre persone indicate nell’articolo 433 del codice civile (fratelli, sorelle, generi, nuore, suoceri).
Le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.
Per essere considerati fiscalmente a carico, i familiari devono possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Nonostante le limitazioni introdotte, per i figli di età pari o superiore ai 30 anni (senza disabilità accertata) che rispettano i requisiti reddituali (reddito non superiore a 2.840,51 euro), continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni per oneri e spese sostenute nell’interesse dei figli fiscalmente a carico.
Per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito è elevato a 4.000 euro.
Con l’introduzione dell’Assegno Unico e Universale (AUU), le detrazioni dirette per i figli minori di 21 anni sono state eliminate. Tuttavia, le regole sui familiari fiscalmente a carico rimangono cruciali per altri benefici, come la possibilità di dedurre o detrarre spese sostenute nell’interesse di questi familiari.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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