Detrazioni affitto modello 730/2022: come beneficiarne?

Detrazioni affitto modello 730/2022: come beneficiarne?

DOMANDA

Buongiorno,

mio figlio ha 28 anni lavora a Torino con contratto indeterminato dall’8/6/2020 e abita in appartamento con il contratto affitto concordato (3+2). Abitazione principale e con residenza nello stesso dal 22/7/2020 nella dichiarazione 2020 ha detratto solo al rigo E71 tipologia 2 giorni 167 percentuale 100%. Volevo sapere in merito alle detrazioni affitto modello 730/2022 cosa può detrarre? La stessa detrazione o può aggiungere qualche altra trovandosi (cod.1 abitazione principale – cod.2 contratto convenzionale – cod.3 affitto giovane età compresa tra 20 e 31 anni) in queste situazioni? Grazie anticipatamente.

 

RISPOSTA

Gentile Lettore,

suo figlio può scegliere le detrazioni affitto modello 730 più favorevoli tra tutte quelle attualmente previste per il rigo E71 del modello 730 (cod.1 abitazione principale; cod.2 contratto convenzionale; cod.3 affitto giovane età compresa tra 20 e 30 anni), ovvero, della detrazione del rigo E72 destinata ai “lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro” trasferiscono la residenza nel nuovo comune a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

Nel presupposto che i benefici fiscali decorrono dalla data di stipula della locazione (anno 2020), occorre tenere presente che gli stessi competono per un periodo non superiore a tre anni limitatamente alle fattispecie previste per gli “inquilini lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro” (rigo E72) e per gli “inquilini di età compresa fra i 20 ed i 30 anni” (rigo E71 cod.3) dove il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta.

La detrazione per “gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale” (Rigo E71 cod. 2) invece, non subisce questa limitazione temporale e fruisce della detrazione per tutta la durata della locazione.

In ogni caso, il rispetto dei requisiti richiesti andrà verificato con riferimento a ciascun periodo d’imposta, tenendo presente che le detrazioni non possono essere cumulate e se nel corso dell’anno d’imposta, dovessero verificarsi più situazioni, suo figlio potrà usufruire per i diversi periodi di tempo delle diverse agevolazioni ma il numero complessivo di giorni indicato nella dichiarazione annuale dei redditi non potrà essere superiore a 365 giorni.

 

Cosa c’è da sapere sulle detrazioni affitto modello 730

Nei righi E71 e E72 del modello 730 vanno indicate (utilizzando uno specifico codice numerico) le detrazioni per canoni di locazione riconosciute agli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale.

In particolare:

  • detrazione generica per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo E71 codice “1”);
  • detrazione relativa ad immobili locati con contratti a canone convenzionale (rigo E71 codice “2”);
  • detrazione spettante ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni (rigo E71 codice “3”);
  • detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (Rigo E72).

 

Le detrazioni affitto modello 730 sono riconosciute:

– per un importo forfettario che varia a seconda del reddito complessivo del dichiarante;

– solo qualora l’immobile in affitto sia utilizzato dal contribuente come abitazione principale.

Le detrazioni fiscali da esporre ai righi E71 e E72 sono alternative tra di loro (cioè non sono cumulabili). Il contribuente, quindi, deve scegliere quella a lui più favorevole. L’unica ipotesi in cui si può beneficiare di più detrazioni nello stesso anno è quando il contribuente si trova per parte dell’anno in una delle situazioni previste e per la parte restante dell’anno in un’altra situazione. Resta fermo che il periodo dei giorni per i quali spetta la detrazione non deve essere mai superiore a 365.

La Legge di Bilancio 2022 (art.1 comma 155) ha apportato importanti modifiche alla detrazione affitto giovani, ampliando la platea dei beneficiari e anche la durata. In particolare  le novità riguarderanno:

  • i giovani di età compresa tra 20 e 31 anni non compiuti (prima del 2022 era prevista solo fino al compimento dei 30 anni d’età);
  • la possibilità di affittare anche una sola stanza (e non più l’intero immobile);
  • il diritto a ottenere la detrazione per i primi quattro anni di locazione (prima era limitato al triennio);
  • l’aumento della detrazione massima spettante, che passa da 991,60€ a 2.000€.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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