Detrazione spese universitarie: come indicarle nel modello 730?
- 11 Giugno 2025
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale

DOMANDA
Spese universitarie: ho un solo documento omnicomprensivo di pagamento dove sicuramente è presente la tassa regionale e l’imposta di bollo. Come indico nel 730 precompilato questa spesa? Devo scorporare i valori nei campi previsti o inserire 2 voci, la prima con la sola tassa regionale e la seconda con la differenza tra la spesa totale – tassa regionale?
RISPOSTA
Gentile lettore,
ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria.
Per le università statali la detrazione delle spese universitarie si applica sull’intero importo versato, senza limiti di spesa.
Per le università non statali, invece, la detrazione è soggetta ai limiti stabiliti annualmente dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), come previsto dal DM 20 dicembre 2024, n. 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2025.
Il decreto conferma gli importi massimi detraibili già vigenti negli anni precedenti e chiarisce che tra le spese detraibili rientrano anche tasse e contributi obbligatori richiesti dall’ateneo, nonché la tassa regionale per il diritto allo studio.
In merito al quesito, l’imposta di bollo può essere inclusa tra le spese detraibili, a condizione che sia obbligatoria e sia parte integrante della procedura di iscrizione o frequenza all’università. Sono invece escluse dalla detrazione le spese di natura facoltativa o accessoria, quali ad esempio, quelle relative al rilascio della pergamena di laurea o a certificazioni non strettamente necessarie.
Nel modello 730, le spese universitarie vanno indicate in un’unica voce (rigo E8, codice “13”), senza necessità di suddividerle tra tasse, contributi e tassa regionale. L’importo indicato nei limiti previsti deve corrispondere a quanto effettivamente pagato nel corso dell’anno d’imposta 2024, utilizzando strumenti di pagamento tracciabili e conservando la relativa documentazione. Il rispetto di tali modalità è fondamentale per il corretto riconoscimento della detrazione.
Cosa c’è da sapere sulla detrazione delle spese universitarie
Nella dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate (modelli 730/2025 e Redditi PF 2025), sono riportate le informazioni comunicate dalle Università relative alle spese sostenute per immatricolazione e iscrizione a:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione;
- corsi di perfezionamento;
- master assimilabili per durata e struttura a corsi universitari o di specializzazione, purché gestiti da istituti universitari, pubblici o privati;
- corsi di dottorato di ricerca.
Vengono inoltre incluse le spese relative a:
- ricongiunzione di carriera;
- iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena;
- frequenza a corsi singoli (anche se finalizzati all’accesso a un corso di laurea magistrale);
- trasferimenti di ateneo;
- passaggi di corso;
- test di ammissione.
L’Agenzia acquisisce anche i dati relativi ai rimborsi di spese universitarie erogati da soggetti diversi dalle università, nonché quelli comunicati dai sostituti d’imposta nella Certificazione Unica (CU) del contribuente, nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 TUIR”.
Se il contribuente (o un familiare a carico) si è opposto alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, le spese universitarie sostenute non saranno riportate né nella dichiarazione precompilata né nel foglio riepilogativo, né per il contribuente né per il familiare a cui è fiscalmente a carico. Tuttavia, resta ferma la possibilità di inserire manualmente tali spese in sede di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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