Detrazione fiscale e cedolare secca: quali sono le condizioni per beneficiarne in caso di ristrutturazione edilizia?
- 9 Aprile 2025
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale

DOMANDA
Buongiorno, le spese di ristrutturazione eseguite su un immobile locato a cedolare secca, possono essere comunque detratte nel 730 se si dispone di adeguata capienza derivante da altri redditi, escluso naturalmente quello ottenuto dalla locazione in cedolare secca? Grazie.
RISPOSTA
Gentile lettore,
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 16-bis del Tuir, in linea generale, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta.
In tutti i casi in cui si è scelto di optare per il regime della cedolare secca non si perde il diritto a detrarre le spese per la ristrutturazione (art. 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986) tuttavia, per poter usufruire di questa detrazione, è fondamentale avere altri redditi soggetti a Irpef, che non derivano dalla locazione degli immobili per cui si è scelto il regime della cedolare secca.
Venendo alla domanda, la possibilità di detrarre le spese di ristrutturazione edilizia dall’Irpef nella dichiarazione dei redditi è subordinata alla presenza di altri redditi imponibili ai fini Irpef nello stesso anno d’imposta, come ad esempio, da lavoro dipendente, di capitale o altri redditi fondiari. In assenza di tali redditi, la detrazione non potrà essere applicata per mancanza di imposta su cui operare l’agevolazione.
A chi spetta la detrazione fiscale per spese di ristrutturazione
Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, a condizione che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.
Pertanto, sono legittimati a fruire della detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- l’inquilino o il comodatario;
- i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce;
- i soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- il convivente di fatto;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il promissario acquirente.
Si ricorda che per le spese sostenute nel 2025, la detrazione spetta nella misura del 36% (50% in caso di abitazione principale) su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Per quelle degli anni 2026 e 2027, la detrazione sarà del 30% (36% in caso di abitazione principale), sempre su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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