Detrazione canoni di locazione sostenuti da studenti fuori sede: posso usufruirne se mio marito è soggetto incapiente?
- 25 Giugno 2024
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno, mio marito ha pagato l’affitto per la figlia studentessa universitaria fuori sede, ma non essendo soggetto capiente, posso detrarre io queste spese usufruendo delle detrazioni fiscali al 100%? Grazie.
RISPOSTA
Gentile lettrice,
la detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede, è disciplinata dall’art.15, comma 1, lett. i-sexies del TUIR e nel rispetto dei requisiti previsti è calcolata su un ammontare massimo dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta pari a euro 2.633.
L’Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di fruizione del beneficio fiscale ha chiarito che, qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR, la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti e che la detrazione eccedente l’imposta lorda non può essere recuperata. Il testo del d.m.11 febbraio 2008, che disciplina le modalità con cui recuperare la detrazione eccedente l’imposta lorda, non può essere esteso anche alla detrazione in esame, poiché tale decreto si applica soltanto alle altre detrazioni per i canoni derivanti dai contratti di locazione dell’abitazione principale di cui all’art. 16 del TUIR.
Tornando al suo quesito, se i canoni di locazione sono stati pagati soltanto da suo marito, la detrazione non può essere fatta valere alternativamente a suo favore nella misura del 100%, per via dell’incapienza fiscale di quest’ultimo. La detrazione in esame spetta solo se le spese per i canoni di locazione risultano effettivamente sostenute e ciò deve essere verificato in sede di assistenza fiscale con l’esibizione ad esempio delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.10).
Cosa c’è da sapere sulla detrazione per canoni di locazione
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19%, dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo non superiore a euro 2.633.
Per fruire della detrazione l’Università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro; l’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 18.
Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Quest’ultima, tuttavia, spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633.
Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR, la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti. Se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione, ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a euro 2.633 (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta n. 5.10).
La detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Il contribuente deve dimostrare l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante le quietanze di pagamento da cui risulti l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” o mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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