Se il coniuge superstite rinuncia all’eredità dell’abitazione familiare in favore dei figli, a chi l’onere del pagamento delle imposte?

Se il coniuge superstite rinuncia all’eredità dell’abitazione familiare in favore dei figli, a chi l’onere del pagamento delle imposte?

DOMANDA

Dopo la morte di mia madre, mio padre ha rinunciato all’eredità della casa (intestata a mia madre) in favore di noi 4 figli. Ovviamente mio padre vive in questa casa, dove ha la residenza e dove ha registrato, in fase di successione, il diritto d’uso. La domanda è: noi 4 figli dobbiamo pagare l’Imu su questa casa?
Grazie

RISPOSTA

Anche nel caso di rinuncia all’eredità, il coniuge ha comunque il diritto di abitazione sulla prima casa. Questo diritto deriva dall’art 540 del Codice Civile; infatti, “a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”. Quindi, il diritto di abitazione della casa coniugale è previsto dal nostro Codice Civile al coniuge superstite, anche in presenza di altri chiamati all’eredità, e sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Rispondendo pertanto al suo quesito, Suo padre, pur rinunciando all’eredità della casa in favore dei figli, non ha perso il diritto di abitazione e, con esso, ha mantenuto l’onere di dichiarare e versare le imposte sia ai fini Irpef che ai fini delle Imposte Comunali, se dovute. Tuttavia, se il diritto di abitazione è realmente esercitato ovvero se il coniuge superstite risulta anagraficamente nell’immobile spetta l’esenzione delle imposte Imu (solo se la categoria catastale non è di lusso).

Cosa c’è da sapere

Si considera abitazione principale l’immobile utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. Attraverso il portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è possibile reperire per ogni Comune italiano, Regolamenti e Delibere delle aliquote Imu e Tasi aggiornate.

Attualmente i soggetti obbligati a versare l’Imu sono tutti i proprietari di immobili ubicati sul territorio italiano e tutti coloro che risultano essere titolari di diritti reali di godimento su beni immobili, quali l’usufruttuario, il titolare del diritto di abitazione e i titolari del diritto d’uso, di enfiteusi e di superficie.
Di norma l’Imu non si paga sulla prima casa, ma sono previste regole diverse per chi possiede abitazioni considerate di lusso rientranti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 per le quali c’è l’obbligo di pagare l’imposta.

L’esenzione Imu si applica anche a quegli immobili che sono equiparati per legge ad abitazione principale tra cui:
– unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
– fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
– casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da Forze Armate, di polizia, Vigili del Fuoco e carriera prefettizia;
– un unico immobile di proprietà di un cittadino italiano titolare di pensione residente all’estero e iscritto all’AIRE se l’immobile non è dato in affitto o comodato d’uso.
– esenzione per anziani e disabili su base locale.

È prevista la riduzione del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico, per gli immobili inagibili, inabilitati o non utilizzati (a seguito di accertamento dell’ufficio tecnico comunale).
È prevista, in alcuni casi, la riduzione del 50% della base imponibile Imu anche per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 1° grado.
Dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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