Conguaglio del Modello 730/2022: quando arriva il rimborso?

Conguaglio del Modello 730/2022: quando arriva il rimborso?

A partire da luglio per i lavori dipendenti e ad agosto per i pensionati: le novità delle Circolari AE. Guida alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

 

Con la scadenza fissata al 30 settembre per la presentazione del Modello 730/2022, la data del conguaglio Irpef a credito o a debito non è unica per tutti, ma varia in base a quando si presenta la dichiarazione dei redditi.

In particolare, i conguagli sono effettuati a partire dalla prima retribuzione utile di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto i risultati contabili da parte dell’Agenzia delle Entrate, termine che per i pensionati passa al secondo mese successivo.

A luglio sono stati effettuati i primi rimborsi IRPEF per i lavoratori dipendenti che hanno presentato il Modello 730/2022 entro il mese di maggio, ad agosto o a settembre verranno effettuati i primi rimborsi per pensionati.

Per i conguagli 730 a credito il sostituto d’imposta nella prima retribuzione utile potrebbe non rimborsare la totalità del credito risultante dal 730-4. Questo si verifica quando i crediti del Modello 730 da rimborsare sono superiori alle ritenute che lo stesso sostituto deve complessivamente versare all’erario. In questo caso il sostituto rimborserà i crediti residui nei mesi successivi, dandone notizia al dipendente contestualmente all’erogazione della prima rata di rimborso.

Se entro il 31/12/2022 il sostituto d’imposta non riuscisse ad effettuare il rimborso, provvederà a comunicare all’interessato gli importi ai quali ha diritto, indicandoli nella certificazione Modello CU2023. Tali importi potranno essere fatti valere nella dichiarazione successiva o nella prima dichiarazione utile, se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenterà la dichiarazione dei redditi.

Per i conguagli 730 a debito, invece, l’intero importo verrà trattenuto dal sostituto d’imposta nella prima retribuzione utile, se non è stata chiesta la rateizzazione. Qualora la retribuzione risultasse insufficiente a trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalle retribuzioni erogate nei mesi successivi. Il differimento del pagamento comporta, anche in caso di rateizzazione, l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40 per cento mensile in aggiunta alle somme da versare.

A novembre, verrà effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca.

Nel caso in cui, entro il mese di dicembre 2022, il sostituto d’imposta non riuscisse a trattenere gli importi da versare, dovrà comunicarlo al contribuente, che provvederà a versarli con Modello F24, con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile, entro il 31 gennaio 2023.

Per i contribuenti senza sostituto d’imposta che presentano il Modello 730/2022 senza sostituto, in caso di conguaglio a debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista) può trasmettere la delega di versamento degli importi a debito utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure può consegnare il Modello F24 direttamente al contribuente per il pagamento di quanto dovuto.

Per i conguagli a credito, i contribuenti senza sostituto che vogliono ottenere l’accredito del rimborso fiscale direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale, possono farne richiesta comunicando il proprio codice IBAN all’Agenzia delle Entrate. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, oppure recandosi presso qualsiasi ufficio della stessa Agenzia. Se non vengono fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

Sui tempi di pagamento del rimborso Irpef incidono anche alcune casistiche specifiche, ossia la presenza di elementi di incoerenza che comportano controlli più dettagliati da parte dell’Agenzia delle Entrate o un credito Irpef a rimborso superiore a 4.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate può infatti, nei casi previsti dalla legge, effettuare sulla dichiarazione dei redditi i cosiddetti controlli preventivi, sia in via automatizzata che mediante verifica della documentazione cartacea, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione del 730.

Per le posizioni sottoposte a controllo preventivo, il rimborso verrà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate al termine dei controlli, entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione Modello 730/2021.

 

Cosa c’è da sapere sul conguaglio del Modello 730/2022

 

Lo scorso 07 luglio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, la Circolare n. 24/E, ovvero la prima parte della Guida alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, frutto del lavoro congiunto della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate e della Consulta Nazionale dei CAF.

Successivamente, in data 25 luglio, è stata pubblicata la seconda parte della Guida (Circolare n. 28/E) con le indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Ecobonus e Superbonus.

Tra le novità introdotte dalle suddette Circolari si segnalano le seguenti:

  • ai fini della sottoscrizione autografa del modello 730 e della delega finalizzata al prelievo del 730 precompilato, nel caso in cui il contribuente attesti, mediante il proprio documento di identità, di essere un soggetto “impossibilito alla firma” o “illetterato”, il CAF potrà riportare tale stato nel documento da sottoscrivere e acquisire la copia del documento di identità;
  • le spese per tamponi e test di qualunque tipo (molecolari, sierologici o antigenici) per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati e da farmacie, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche, con obbligo di pagamento tracciato solo se eseguiti da strutture private non accreditate al SSN;
  • ai fini della detrazione degli interessi passivi per i mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale resta confermato il termine di un anno dall’acquisto per la destinazione dell’immobile ad “abitazione principale”. Tenuto conto che il trasferimento  richiede l’espletamento di attività (ad esempio, trasloco mobili, acquisto mobili, spostamento di persone) rese difficoltose per effetto dei divieti e dei blocchi agli spostamenti delle persone imposti da specifici provvedimenti normativi a rilevanza nazionale (come ad esempio quelli imposti dal 23 febbraio al 2 giugno 2020), che hanno impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell’immobile a dimora abituale, il contribuente può fruire della detrazione degli interessi passivi del mutuo, a condizione che l’immobile sia adibito a dimora abituale entro un tempo pari a un anno dal rogito, maggiorato del periodo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore, previsto nei predetti provvedimenti. Nelle ulteriori ipotesi di limitazione agli spostamenti previste da provvedimenti non uniformi sul territorio nazionale, la sussistenza della causa di forza maggiore va rimessa ad una valutazione caso per caso. Tale principio può ritenersi valido per tutti i termini previsti, a pena di decadenza, per il trasferimento della dimora abituale ai fini della fruizione delle detrazioni per interessi passivi per mutui ipotecari per l’abitazione principale;
  • le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), a scuole di musica iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione sono detraibili, nella misura del 19%, calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a mille euro per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera i 36mila;
  • il bonus vacanze è riconosciuto anche per pacchetti turistici offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator. Spetta anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall’agevolazione (periodi di imposta 2020 e 2021), purché comprenda almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021;
  • alle persone fisiche non esercenti attività economiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a mille euro per ciascuna unità immobiliare, previa presentazione dell’Istanza all’Agenzia delle entrate ai fini della determinazione della percentuale di ripartizione del credito d’imposta;
  • per i contratti di compravendita immobiliare stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022 da soggetti che, al momento della stipula del contratto, non hanno ancora compiuto 36 anni di età e hanno un Isee non superiore a 40mila annui, è riconosciuta l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto della prima casa e, per le compravendite soggette a Iva, anche un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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