Barriere architettoniche: la detrazione Irpef del 75% si trasferisce agli eredi?
- 5 Novembre 2026
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno, nel 2025 è venuto a mancare mio marito, che negli anni precedenti aveva sostenuto alcune spese per lavori di ristrutturazione edilizia. Nel 2023 aveva inoltre effettuato interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, beneficiando della detrazione del 75%. In qualità di erede, posso continuare a fruire delle rate residue di tutte le detrazioni, considerando che ho mantenuto la disponibilità dell’immobile?
RISPOSTA
Gentile lettrice,
la possibilità di utilizzare le quote residue dipende dalla specifica agevolazione fiscale applicata agli interventi.
Per le ordinarie spese di ristrutturazione edilizia, l’art. 16-bis, comma 8, del TUIR prevede che, in caso di decesso del contribuente, la detrazione si trasferisca esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Al riguardo, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023, nell’illustrare le regole del trasferimento “mortis causa”, precisa che la disponibilità materiale e diretta deve permanere in ogni anno per il quale si utilizza la detrazione. Non occorre destinare l’immobile ad abitazione principale ma è sufficiente che l’erede possa disporne liberamente, senza averlo concesso in locazione o comodato.
La disciplina cambia, invece, per il bonus del 75% destinato all’eliminazione delle barriere architettoniche, introdotto dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020. L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che, in assenza di una specifica previsione normativa, le quote di detrazione non utilizzate dal contribuente deceduto non si trasferiscono agli eredi, anche quando questi mantengono la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Pertanto, nel caso prospettato, in qualità di coniuge superstite che ha accettato l’eredità, potrà continuare a fruire delle rate residue relative alle ordinarie ristrutturazioni edilizie, purché conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile, ma non di quelle riferite alla detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Cosa c’è da sapere sulla detrazione Irpef 75% per abbattimento barriere architettoniche
Ai fini del trasferimento “mortis causa” delle detrazioni per recupero del patrimonio edilizio, la detenzione materiale e diretta dell’immobile deve permanere per ciascun periodo d’imposta interessato. In caso di concessione in locazione o comodato, l’erede non può fruire della detrazione per le annualità in cui non dispone direttamente dell’immobile, ma può riprenderne la fruizione alla cessazione del rapporto, qualora ricorrano nuovamente i requisiti previsti.
Particolare attenzione va riservata agli interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, che possono beneficiare di differenti regimi agevolativi.
Per le spese sostenute nel 2023, nel rispetto delle rispettive condizioni, gli interventi potevano infatti rientrare nell’ordinaria detrazione per recupero edilizio, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. e), del TUIR, oppure nella specifica detrazione del 75% disciplinata dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020.
In caso di successione, assume quindi particolare rilievo l’individuazione del regime fiscale effettivamente applicato alle spese sostenute dal contribuente deceduto, poiché soltanto le quote residue riconducibili alla disciplina ordinaria dell’art. 16-bis del TUIR possono essere trasferite agli eredi, alle condizioni previste dal comma 8 del medesimo articolo (Riferimenti normativi e di prassi: art. 16-bis, commi 1, lett. e), e 8, del D.P.R. n. 917/1986; art. 119-ter del D.L. n. 34/2020; art. 4-bis, comma 4, del D.L. n. 39/2024; Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E/2004, risposta 1.1, n. 17/E/2015, risposta 3.3, e n. 17/E/2023.
©️Photo Credit Shutterstock: beeboys
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