Erogazioni liberali: quali ricevute sono necessarie per poter beneficiare della detrazione nel 730?
- 6 Febbraio 2023
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno,
per le “erogazioni liberali con indicazione di progetto” a ONLUS, ONG, APS è necessaria, oltre alla copia del bonifico bancario effettuato, conseguente ricezione fiscale da parte del beneficiario percipiente?
RISPOSTA
Gentile lettore,
le erogazioni liberali in denaro sono elargizioni fatte con generosità e gratuità senza alcuno scopo e senza che per l’erogante vi possa essere alcun corrispettivo o beneficio direttamente o indirettamente collegato all’erogazione.
Nella dichiarazione dei redditi è prevista la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale dalle imposte dovute (oppure di una deduzione dal reddito complessivo sul quale vengono calcolate le imposte) per le erogazioni liberali fatte ad ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione sociale (APS).
Tornando al suo quesito per usufruire della detrazione fiscale è necessaria la ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario della detrazione (la ONLUS) e il carattere di liberalità del pagamento.
Nel caso in cui in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti è necessario essere in possesso di una ricevuta rilasciata dalla ONLUS dalla quale risulti l’indicazione del carattere di liberalità dell’erogazione da lei effettuata e la modalità di pagamento utilizzata.
Le consigliamo, pertanto, di richiedere alla ONLUS una semplice dichiarazione per attestare l’ammontare ricevuto e dare evidenza che si tratta di un erogazione liberale.
Cosa c’è da sapere sulle erogazioni liberali
L’elenco delle ONLUS per le quali è possibile effettuare un’erogazione liberale da portare in detrazione o deduzione dalla dichiarazione dei redditi è anche disponibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’erogazione liberale deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento.
Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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