Ristrutturazione edilizia: posso pagare le spese per conto di mio figlio?

Ristrutturazione edilizia: posso pagare le spese per conto di mio figlio?

DOMANDA

Mia figlia sta ristrutturando una seconda casa di sua proprietà e tutte le fatture sono intestate a lei. Posso, io padre, pagarle con bonifico bancario lasciando a lei il diritto alla detrazione? E come devo compilare il modello del bonifico online? Resto in attesa di una Vs. cortese risposta e porgo cordiali saluti. Grazie

 

RISPOSTA

Circa la ristrutturazione edilizia, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare del 24/05/2015, rispondendo ad un analogo quesito, ha chiarito che nell’ipotesi in cui l’ordinante del bonifico sia un soggetto diverso da colui che è indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi questo modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.

Tornando al suo quesito è possibile ritenere che lei, il padre, possa predisporre un bonifico bancario, anche online, utilizzando l’apposita modulistica prevista dalla banca per la ristrutturazione edilizia.

Condizione necessaria per far usufruire della detrazione fiscale sua figlia è indicare nel bonifico bancario il codice fiscale di sua figlia, nel campo riservato all’indicazione del “codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione. L’indicazione del codice fiscale di sua figlia, come soggetto che beneficia della detrazione fiscale, farà ritenere soddisfatto il requisito circa la titolarità del sostenimento della spesa, così come evidenziato dalla suddetta Circolare dell’Agenzia.

Resta ferma la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma e l’intestazione a sua figlia, che detrae la spesa, di tutte le fatture relative all’intervento edilizio.

 

Cosa c’è da sapere sulle detrazioni per ristrutturazione edilizia

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7/2021, ribadendo quanto confermato nei precedenti documenti di Prassi, ha evidenziato che qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura  nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti.

A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale.

Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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