Lavoratori frontalieri in Svizzera: come si tassano i redditi in Italia?
- 9 Settembre 2026
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno,
vorrei avere una previsione delle imposte che mio figlio, nuovo lavoratore frontaliere in Svizzera residente entro 20 km dal confine, dovrà versare in Italia. In particolare, vorrei sapere se il reddito di lavoro dipendente possa essere determinato applicando le retribuzioni convenzionali oppure se debba essere considerata la retribuzione effettivamente percepita. Chiedo inoltre se sia possibile beneficiare dell’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte pagate in Svizzera e quali siano i requisiti necessari per poter esercitare correttamente tale opzione.
RISPOSTA
Gentile lettrice,
per un nuovo lavoratore frontaliere in Svizzera, non rientrante nel regime transitorio previsto dall’Accordo Italia-Svizzera, il reddito di lavoro dipendente è assoggettato a tassazione sia in Svizzera sia in Italia. In Italia si applica una franchigia di 10.000 euro.
Non trovano applicazione le retribuzioni convenzionali di cui all’art. 51, comma 8-bis, del TUIR, riferite alla diversa situazione del lavoratore residente in Italia che presta attività all’estero in via continuativa ed esclusiva e vi soggiorna per più di 183 giorni. Per il lavoratore frontaliere si fa quindi riferimento alla retribuzione effettivamente percepita.
Venendo al quesito, per determinare correttamente la tassazione italiana occorre disporre della certificazione del datore di lavoro svizzero e conoscere le imposte pagate in Svizzera a titolo definitivo, che, nel regime ordinario, possono dare diritto al credito d’imposta previsto dall’art. 165 del TUIR, nei limiti e secondo le regole stabilite dalla norma.
L’imposta sostitutiva del 25% non è invece applicabile indistintamente a tutti i frontalieri residenti entro 20 km dal confine. Si tratta di un regime opzionale riservato ai lavoratori che possiedono le specifiche condizioni previste dall’art. 6 del D.L. n. 113/2024. Il 25% è calcolato sulle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, e non sul reddito percepito.
Tra i requisiti è prevista anche una precedente attività lavorativa svolta in Svizzera nei Cantoni dei Grigioni, Ticino o Vallese, nei periodi individuati dalla norma. Pertanto, se suo figlio ha iniziato per la prima volta a lavorare in Svizzera soltanto dopo il 17 luglio 2023, tale requisito non risulta soddisfatto e trova applicazione il regime ordinario dei nuovi frontalieri.
Cosa c’è da sapere sui lavoratori frontalieri in Svizzera e tassazione
La disciplina deriva dall’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020, ratificato con la Legge n. 83/2023. Il lavoratore frontaliere deve, tra gli altri requisiti, essere fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trovi, in tutto o in parte, entro 20 km dal confine, svolgere l’attività nell’area di frontiera svizzera e rientrare, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio in Italia.
Il rientro quotidiano non costituisce tuttavia un requisito assoluto: per motivi professionali sono consentiti fino a 45 giorni di mancato rientro nell’anno civile, senza considerare ferie e malattia. È inoltre possibile svolgere fino al 25% dell’attività in telelavoro dal proprio domicilio nello Stato di residenza senza perdere, per tale motivo, lo status di frontaliere.
Per i nuovi frontalieri non rientranti nel regime transitorio si applica in Italia la franchigia di 10.000 euro; il credito per le imposte svizzere definitivamente pagate è riconosciuto nei limiti dell’art. 165 del TUIR e, in presenza di reddito estero solo parzialmente imponibile in Italia, deve essere determinato tenendo conto delle regole di proporzionalità previste dalla stessa disposizione.
L’opzione per l’imposta sostitutiva del 25% costituisce invece un regime particolare. Oltre agli altri requisiti previsti dall’art. 6 del D.L. n. 113/2024, assume rilievo la precedente attività lavorativa svolta in Svizzera nei Cantoni dei Grigioni, Ticino o Vallese; una specifica estensione è prevista dalla norma per determinati Comuni delle province di Brescia e Sondrio. In caso di opzione, le imposte svizzere relative ai redditi assoggettati all’imposta sostitutiva non possono essere utilizzate anche come credito d’imposta in Italia.
Dal 1° gennaio 2027 le disposizioni in materia troveranno collocazione nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.Lgs. n. 117/2026, che riordina la normativa vigente. Per il 2026 restano applicabili i riferimenti normativi attualmente in vigore.
©️Photo Credit Shutterstock: Bartolomiej Pietrzyk
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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