Detrazione spese edilizie condominiali: la quota del coniuge a carico, si trasferisce automaticamente al coniuge fiscalmente capiente?

Detrazione spese edilizie condominiali: la quota del coniuge a carico, si trasferisce automaticamente al coniuge fiscalmente capiente?

DOMANDA

Mio papà è pensionato e vive con mia mamma che non ha reddito ed è fiscalmente a suo carico. Hanno sostenuto delle spese edilizie per il condominio e l’amministratore ha inviato una dichiarazione a carico di mio papà con la quota detrazione spettante e una dichiarazione a mia mamma con la quota detrazione. La domanda è questa: mio papà può portare in dichiarazione anche la quota a carico di mia mamma? Grazie mille

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

per le spese edilizie su parti comuni condominiali non è previsto un trasferimento automatico della detrazione dal coniuge fiscalmente a carico al coniuge che presenta la dichiarazione.

Pertanto, il fatto che sua mamma non abbia reddito e sia fiscalmente a carico di suo papà non consente, da solo, a suo papà di indicare nella propria dichiarazione anche la quota di detrazione certificata dall’amministratore a nome della mamma.

La quota intestata alla mamma può essere valutata nella dichiarazione del papà solo se risulta documentato che la relativa spesa è stata effettivamente sostenuta da lui.

A tal fine è opportuno acquisire un’annotazione sulla documentazione condominiale, con indicazione dell’importo o della percentuale sostenuta dal papà, oltre alla prova del pagamento.

In assenza di tale documentazione, la quota attribuita alla mamma incapiente non può essere trasferita nella dichiarazione del papà.

Cosa c’è da sapere sulla detrazione per spese edilizie condominiali

Per gli interventi su parti comuni condominiali, la detrazione è collegata anche ai dati comunicati dall’amministratore di condominio, che attribuisce la spesa al soggetto indicato come avente diritto sulla base delle informazioni ricevute.

Le FAQ dell’Agenzia sulla dichiarazione precompilata confermano che i dati sono comunicati dall’amministratore sulla base delle informazioni ricevute e che occorre verificare il possesso dei requisiti e l’effettivo sostenimento della quota di spesa.

Se la certificazione rilasciata dall’amministratore non rispecchia l’effettivo sostenimento della spesa, può essere valutata un’annotazione sulla documentazione condominiale, con indicazione dell’importo o della percentuale di spesa sostenuta.

Il principio trova riscontro nella prassi dell’Agenzia delle Entrate e nella Guida alle ristrutturazioni edilizie. Secondo tali chiarimenti, quando il documento di spesa è intestato a un solo soggetto, ma l’onere è stato sostenuto anche da altri soggetti aventi diritto alla detrazione, il beneficio può essere riconosciuto anche a questi ultimi, a condizione che sul documento sia indicata la percentuale di spesa da ciascuno effettivamente sostenuta.

In sintesi, la detrazione non si trasferisce automaticamente al coniuge fiscalmente capiente. La quota condominiale attribuita al coniuge fiscalmente a carico resta riferita alla sua posizione di comproprietario/condòmino e può essere indicata dall’altro coniuge solo se è adeguatamente documentato che la spesa è stata effettivamente sostenuta da quest’ultimo e se ricorrono tutti i requisiti previsti dalla normativa.

 

©️Photo Credit Shutterstock: fizkes

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

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