IMU 2026: i coniugi con residenze in due comuni diversi devono pagare l'imposta su una delle due abitazioni?

IMU 2026: i coniugi con residenze in due comuni diversi devono pagare l’imposta su una delle due abitazioni?

DOMANDA

Io e mia moglie, per esigenze lavorative, abbiamo residenza anagrafica e dimora abituale in due abitazioni diverse di cui siamo proprietari. In vista della scadenza IMU del 16 giugno 2026, dobbiamo pagare l’imposta su una delle due case oppure entrambe possono essere considerate abitazioni principali?

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

con l’avvicinarsi della scadenza dell’acconto IMU del 16 giugno 2026, molti contribuenti sono chiamati a verificare se ricorrono le condizioni per beneficiare delle agevolazioni IMU previste dalla legge, a partire dall’esenzione per l’abitazione principale.

In questi casi occorre fare riferimento alla definizione di abitazione principale contenuta nell’art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, secondo cui rilevano la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore dell’immobile.

Venendo alla domanda, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, entrambe le abitazioni possono potenzialmente beneficiare dell’esenzione IMU 2026 prevista per l’abitazione principale.

Prima della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, l’esenzione era spesso collegata alla situazione dell’intero nucleo familiare.

A seguito di tale pronuncia, la verifica deve essere effettuata con riferimento alla posizione del singolo possessore (ordinanza n. 5833 del 15 marzo 2026 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione).

Ne consegue che, nel caso rappresentato, qualora ciascun coniuge abbia la propria residenza anagrafica e la dimora abituale in un immobile di cui è possessore, l’esenzione può trovare applicazione per entrambe le abitazioni.

Naturalmente la residenza anagrafica, da sola, non è sufficiente: in caso di controlli il Comune può richiedere l’onere della prova attraverso elementi idonei a dimostrare l’effettivo utilizzo dell’immobile come abitazione principale. Rientrano tra questi, ad esempio, le utenze domestiche, i consumi, la documentazione anagrafica e ogni altro elemento utile a ricostruire la concreta situazione abitativa del contribuente.

Va inoltre ricordato che, sebbene la normativa IMU non preveda un obbligo dichiarativo generalizzato per questa fattispecie, alcuni Comuni richiedono la presentazione della dichiarazione IMU al fine di agevolare le verifiche sulla spettanza dell’agevolazione.

È pertanto opportuno consultare il sito istituzionale del proprio Comune e verificare le delibere pubblicate nell’apposita sezione del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dove sono disponibili le aliquote e i regolamenti IMU 2026 vigenti.

Cosa c’è da sapere sulle altre agevolazioni IMU 2026 per la scadenza del 16 giugno

Prima di effettuare il versamento è opportuno verificare le aliquote e le eventuali agevolazioni deliberate dal proprio Comune per l’anno 2026.

Oltre all’esenzione prevista per l’abitazione principale — non applicabile agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali l’IMU resta dovuta con l’aliquota deliberata dal Comune e con la detrazione eventualmente spettante — la normativa prevede ulteriori agevolazioni, sotto forma di riduzione dell’imposta o della base imponibile, al ricorrere di specifiche condizioni:

Contratti di locazione a canone concordato

Per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998, l’IMU è determinata applicando una riduzione del 25% dell’imposta dovuta. In pratica il contribuente  versa il 75% dell’imposta ordinariamente calcolata.

Comodato gratuito a figli o genitori

Per gli immobili concessi in comodato gratuito a figli o genitori, l’art. 1, comma 747, lett. c), della Legge n. 160/2019 prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodatario utilizzi l’immobile come propria abitazione principale.

L’agevolazione spetta se il comodante possiede un solo immobile abitativo in Italia e risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante possiede, nello stesso Comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Restano esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Pensionati residenti all’estero

I pensionati residenti all’estero possono beneficiare della riduzione del 50% sull’IMU per un solo immobile a uso abitativo posseduto in Italia (come proprietari o usufruttuari).

Per ottenere l’agevolazione, prevista dall’art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, sono richiesti i seguenti requisiti:

– essere soggetti non residenti nel territorio dello Stato;

– essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

La riduzione non si applica se la casa è affittata o concessa in comodato d’uso, in linea con quanto chiarito dalla prassi amministrativa del Dipartimento delle Finanze.

©️Photo Credit: xsprtd

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

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