Spese sanitarie in Italia e all’Estero: posso detrarle nel 2026 se ho lavorato in Austria per quattro mesi?
- 4 Marzo 2026
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno, ho lavorato 4 mesi in Austria nel 2026. Vorrei fare il 730 in Italia per detrarre le spese mediche. Ho le buste paga austriache. Può essere sufficiente? Grazie fin d’ora
RISPOSTA
Gentile lettrice,
la detrazione IRPEF per spese sanitarie sostenute in Italia o all’Estero spetta, in via generale, nella misura del 19% per la parte che eccede la franchigia di € 129,11, a condizione che la spesa sia rimasta effettivamente a carico del contribuente e sia comprovata da idonea documentazione (fatture, ricevute o scontrini “parlanti”).
Per le spese sostenute all’estero, se i documenti sono in lingua straniera è richiesta la traduzione in italiano: per documenti in inglese, francese, tedesco o spagnolo la traduzione può essere effettuata direttamente dal contribuente e da lui sottoscritta; per le altre lingue, in via generale, è necessaria una traduzione giurata, secondo quanto previsto dalle istruzioni del Modello 730.
Venendo al suo quesito, le buste paga austriache non sono sufficienti, da sole, per detrarre le spese mediche nel modello 730: occorre la documentazione sanitaria relativa alle spese sostenute. La detrazione, inoltre, è fruibile solo nei limiti dell’imposta lorda e della relativa capienza IRPEF.
Quanto al lavoro svolto in Austria, la permanenza all’estero per soli quattro mesi non comporta automaticamente la perdita della residenza fiscale italiana; è quindi ragionevole ipotizzare (salvo verifica dei criteri dell’art. 2 TUIR) la residenza in Italia nel 2026. In tale ipotesi, il reddito di lavoro percepito in Austria va considerato nella dichiarazione in Italia e, per una corretta gestione, è opportuno acquisire anche la certificazione annuale riepilogativa estera e la documentazione delle imposte estere assolte in via definitiva.
Di conseguenza, l’utilizzo del 730 è valutabile previa verifica della residenza fiscale nell’anno d’imposta, della capienza IRPEF e della documentazione disponibile.
Cosa c’è da sapere sulle spese sanitarie in Italia e all’Estero
In generale, la detrazione del 19% per spese sanitarie è utilizzabile nei limiti dell’imposta lorda; in assenza di imposta capiente, la detrazione non può essere fruita. Non spetta, inoltre, se l’ammontare complessivo non supera la franchigia di € 129,11 e resta ferma la condizione che la spesa sia rimasta a carico del contribuente (con esclusione delle spese rimborsate da terzi) e, nei casi previsti, il rispetto delle regole sulla tracciabilità dei pagamenti.
Sono detraibili, a titolo esemplificativo, prestazioni mediche e specialistiche, esami, interventi, ricoveri, dispositivi medici, protesi e medicinali; non rientrano, in via generale, oneri privi di natura sanitaria come integratori alimentari e prodotti parafarmaceutici.
Le spese mediche sostenute all’estero sono detraibili come quelle sostenute in Italia (conservando la documentazione quietanzata). Non sono invece detraibili le spese di viaggio, trasferimento e soggiorno, anche se sostenute per motivi di salute.
Fanno eccezione i contribuenti con domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella Provincia di Bolzano, per i quali non è richiesta la traduzione se la documentazione è redatta rispettivamente in francese o in tedesco; inoltre, la documentazione sanitaria in sloveno può essere presentata senza traduzione italiana se il contribuente risiede in Friuli-Venezia Giulia ed appartiene alla minoranza slovena.
©️Credit Photo: photostar72
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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