Bonus mobili ed elettrodomestici 2025: quali tipologie di lavori di recupero del patrimonio edilizio sono inclusi per poterne beneficiare?
- 30 Ottobre 2025
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buon pomeriggio, devo ristrutturare (rifare parete del pavimento e piastrelle) e acquistare una nuova cucina a brevissimo. Per ottenere il bonus mobili, quali tipi di interventi edilizi sono concessi? L’acquisto di una nuova caldaia o pompa di calore?
Grazie.
RISPOSTA
Gentile lettrice,
è possibile usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha ulteriormente prorogato l’agevolazione del Bonus mobili, stabilendo che si applica anche per le spese sostenute nel 2025.
Il beneficio spetta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.
Venendo al suo quesito, i lavori di manutenzione ordinaria, come la tinteggiatura di pareti e soffitti e la semplice sostituzione di pavimenti, eseguiti sulla singola unità immobiliare NON danno diritto al Bonus mobili.
Viceversa, la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento, rientra tra gli interventi di “manutenzione straordinaria” che danno accesso all’ulteriore agevolazione. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella guida al Bonus mobili 2025, è necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente (circolare n. 3/2016, risposta 1.5).
Cosa c’è da sapere sul Bonus mobili
Per usufruire del Bonus mobili (detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici), è necessario che l’immobile sia oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Per gli interventi su singole unità immobiliari sono ammessi:
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
I lavori di manutenzione ordinaria (es.: tinteggiatura di pareti e soffitti; mera sostituzione di pavimenti, ecc.) eseguiti sulla singola unità immobiliare NON danno diritto al Bonus Mobili.
Dal 2025 non sono più detraibili le spese per gli interventi di sostituzione (o di nuova installazione) degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Tali interventi sono quelli che riguardano le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.
Restano agevolabili, invece:
- gli interventi riguardanti i microcogeneratori, anche quando sono alimentati da combustibili fossili;
- i generatori a biomassa;
- le pompe di calore ad assorbimento a gas;
- i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione.
Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.
La trasmissione delle informazioni non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo quelli che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili. La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso il sito web dedicato (https://bonusfiscali.enea.it) entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate, nel condividere il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni.
Resta, invece, confermato l’obbligo di presentazione della Comunicazione all’ENEA per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus), introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 347 della legge 296/2006. Per queste ultime il mancato invio della Comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo finale, in analogia agli anni passati, fa perdere il diritto alla detrazione fiscale.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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